Redazione
Il professionista che a suo tempo ha aderito allâopzione consentita dalla cassa di categoria di non versare i contributi puĂČ annullare la richiesta dellâInps di versamento alla Gestione separata cambiando lâopzione, ora per allora. Lo precisa Inarcassa con il messaggio 709/2012. A giugno lâIstituto ha inviato, nellâambito delle operazioni di verifica delle posizioni contributive, denominata âPoseidoneâ, le lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26 della legge 335/95) relative ai soggetti che hanno dichiarato redditi da arti e professioni nel quadro RE del modello Unico PF anno 2006, periodo di imposta 2005.
Con questo messaggio lâente risponde alle numerose richieste di chiarimenti in merito alla legittimitĂ dellâimposizione contributiva Inps in capo al professionista che, iscritto al proprio albo di categoria, si trova a versare il solo contributo integrativo alla propria cassa, per scelta o per obbligo.
Ă il caso, per esempio, degli ingegneri per i quali lâente di categoria, Inarcassa, non accetta la contribuzione soggettiva da parte di coloro che sono giĂ altrimenti assicurati, quali i dipendenti pubblici iscritti allâAlbo degli ingegneri. In questo caso, secondo lâInps, per i redditi derivanti dallâattivitĂ professionale svolta e dichiarata con i codici 7420E -74.20F74.20.2 (studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata) permane lâobbligo di contribuzione alla Gestione separata e non saranno annullati gli accertamenti notificati nellâambito dellâoperazione Poseidone.
Quando, invece, il mancato versamento alla cassa di categoria deriva da una scelta del professionista nellâambito di una opzione consentita dalle disposizioni statutarie della cassa stessa, la mancata iscrizione del soggetto interessato, alla Cassa di categoria, non Ăš, da sola, elemento sufficiente a incardinare obbligo contributivo alla Gestione separata. Precisa quindi lâInps che, qualora lâobbligo sia strettamente legato alla volontĂ del contribuente e alle disposizioni che regolamentano le modalitĂ di iscrizione alle casse professionali, il contribuente potrĂ esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa.
Se il professionista sceglie di versare la contribuzione arretrata alla cassa di categoria, il contenzioso con lâInps cesserĂ a seguito dellâacquisizione di idonea documentazione, quale la copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per lâanno di riferimento dellâaccertamento stesso, la copia della delibera di riscatto, la ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo.
A seguito dellâannullamento dellâaccertamento a carico del professionista in quanto âObbligato presso altra Cassa professionale: scelta della cassa interessataâ, lâInps provvederĂ , comunque, a trasmettere alle casse di categoria interessate dallâoperazione Poseidone (casse nazionali di avvocati, commercialisti, ragionieri, ingegneri e architetti e Enpapi, lâente di previdenza degli infermieri) i dati relativi ai soggetti il cui accertamento Ăš stato annullato in quanto i contributi sono dovuti alla propria cassa di appartenenza.
* Il Sole24Ore