In pensione sette anni prima con l’esodo Fornero. Per il triennio 2018/2020, infatti, le aziende potranno prevedere piani di esubero di personale per il prepensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi sette anni, anziché quattro come previsto fino al 31 dicembre 2017. Lo stabilisce la legge di Bilancio 2018 che, inoltre, amplia e facilita la possibilità di prepensionamento ai lavoratori «precoci». Esodo Fornero a maglie più larghe. Nel triennio 2018/2020, dunque, si potrà andare in pensione sette anni prima, mediante la procedura del cosiddetto «esodo Fornero.. Infatti, le aziende potranno prevedere piani di esubero di personale per il prepensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi sette anni, anziché quattro come previsto fino al 31 dicembre 2017 (e come tornerà a essere dal 2021). Quella di prepensionare i dipendenti più vicini alla pensione (quelli che maturano i relativi requisiti entro quattro anni) è facoltà introdotta dalla riforma Fornero del lavoro (la legge n. 92/2012) e praticabile nei casi di esubero di personale, da parte dei datori di lavoro che impiegano in media più di 15 dipendenti. Un’opportunità il cui costo grava tutto sulle aziende: la spesa della «prepensione» spettante ai lavoratori nel periodo che va dal licenziamento fino alla pensione vera e propria; e gli oneri all’Inps necessari per coprire con la contribuzione figurativa il periodo di anticipo del riposo (cioè del prepensionamento). La procedura, strutturale, è disciplinata dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (riforma Fornero del lavoro). In pratica prevede che, nei casi di eccedenza di personale, i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale possano stipulare un accordo aziendale finalizzato a incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, ossia quelli che raggiungono il diritto alla pensione, di vecchiaia o anticipata, nei successivi quattro anni alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Con questo accordo, che può anche entrare nell’ambito della procedura di mobilità , il datore di lavoro s’impegna a corrispondere all’Inps le risorse necessarie all’erogazione ai lavoratori esodati di una prestazione d’importo pari alla pensione cui avrebbero diritto (i medesimi lavoratori) al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per l’accredito dei contributi figurativi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione. I lavoratori interessati, come accennato, sono coloro che, in un arco di tempo di quattro anni (48 mesi è la durata massima della prestazione a carico del datore di lavoro), maturano il diritto a conseguire la pensione tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita. E qui che interviene la legge di Bilancio 2018 estendendo a sette anni di questo periodo temporale per la maturazione del diritto alla pensione. La novità , però, sarà efficace per un solo triennio, il 2018/2020 (dal 2021 si ritornerà ai quattro anni) Per fare un esempio, il lavoratore con 20 anni di contributi nel 2018 potrebbe rientrare in questo piano di esubero all’età di 59 anni e sette mesi (cioè 7 anni prima dei 66 anni e sette mesi che è l’età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia). Prepensionamento precoci. Operativa da 1 maggio 2017, è la possibilità di prepensionamento per chi abbia iniziato a lavorare prima dei 18 anni d’età e risulti attualmente disoccupato, invalido, impegnato in attività usuranti o gravose oppure beneficiario dei permessi della legge n. 104/1992. Questi lavoratori, in altre parole, possono accedere alla pensione anticipata (ex pensione d’anzianità ) con un anticipo di 22 mesi rispetto ai requisiti ordinari, le lavoratrici di (soli) 10 mesi. La possibilità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017, con la riduzione a 41 anni del requisito contributivo unico (a prescindere dall’età ) previsto per la pensione anticipata, esclusivamente a favore di alcune categorie di lavoratori «precoci». Vengono detti «precoci», in particolare, i lavoratori che hanno cominciato a lavorare in tenera età , anche prima dei 18 anni, e risultino in possesso di almeno 12 mesi di contributi accreditati per periodi di lavoro effettivo prestato prima dei diciannove anni d’età . La novità non interessa tutti: possono fruirne solo i lavoratori che sono precoci e, contemporaneamente, appartengono a una delle categorie espressamente individuate dalla legge di Bilancio 2017 (sono le categorie che vanno dai soggetti disoccupati a quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi. Eccetto quest’ultima categoria, si tratta praticamente delle stesse categorie di lavoratori beneficiari dell’Ape sociale). La legge di Bilancio 2108 introduce varie modifiche per ampliarne le possibilità . Relativamente ai soggetti che assistono (da almeno sei mesi) familiari con handicap grave, i quali hanno diritto a tale prepensionamento, estende il diritto ai parenti e affini di secondo grado che siano conviventi con la persona assistita, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni o siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. In secondo luogo, amplia l’intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in aggiunta al criterio dei «6 anni su 7», ha previsto la possibilità di maturare il periodo di attività con il criterio «7 anni su 10»). Ancora amplia le categorie di lavori gravosi, includendo le nuove professioni indicate nell’allegato B alla legge di Bilancio 2018; per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, stabilisce che venga assunto come riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all’anno di contribuzione; e semplifica la procedura di accesso, sempre per le attività gravose, stabilendo che non è più necessario il vincolo dell’assoggettamento (dell’attività gravosa) alla tariffa Inail del 17 per mille, previsto coane elemento necessario fino al 31 dicembre 2017 (ex dpcm n. 88/2017).