Dichiarazioni 2018 al restyling

Le proroghe delle agevolazioni che riguardano il super ammortamento e l’iper ammortamento impattano sul modello SC 2018. La disciplina di vantaggio degli investimenti in beni strumentali nuovi ha determinato i necessari ritocchi sul quadro RF dei modelli dichiarativi per le società di capitali e sulle istruzioni per la compilazione. In seguito alle novità apportate dalla Manovra 2018, che hanno interessato la determinazione del reddito d’impresa (proroga del super ammortamento nella misura 30%, anziché del 40%, e proroga della deduzione riguardante l’iper ammortamento), per rendere più evidenti le misure delle singole discipline, tra le altre variazioni del rigo RF55, sono stati individuati appositi codici in aggiunta a quelli presenti nelle istruzioni del modello dichiarativo dell’anno scorso, che sono state pertanto integrate alla luce delle nuove disposizioni. Resta centrale il momento in cui si viene a determinare l’investimento, anche in considerazione degli acconti corrisposti dal beneficiario. Super ammortamento e modello 2018. Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi bisogna distinguere tra quelli effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, che includono i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir e quelli soggetti alla proroga della legge di Bilancio 2017 (cioè effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) che escludono i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir (art. 1, comma 8, legge 232/2016). La maggiorazione del 40% del costo di acquisizione implica l’indicazione (con il codice 50 delle istruzioni) del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La legge di Bilancio 2018 ha previsto un’ulteriore proroga della disciplina. Infatti, per gli investimenti diversi da quelli che beneficiano delle disposizioni della legge di Bilancio 2017, la maggiorazione del costo è pari al 30% e, con il nuovo codice 57 delle istruzioni, è possibile indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (art. 164, comma 1, del Tuir), effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1, comma 29, legge 205/2017). Novità. Rispetto alla disciplina previgente del super ammortamento si segnalano le seguenti novità: – la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, ma scende al 30%; – sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto; – le nuove disposizioni sul super ammortamento non si applicano agli investimenti che si avvalgono della proroga dell’agevolazione disposta dalla legge di Bilancio 2017. Esclusioni. Restano confermati i casi di esclusione già previsti dalla legge di stabilità 2016, secondo la quale il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il decreto 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti nei beni indicati dall’allegato 3 della legge di stabilità 2016 (ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento). Studi di settore. Viene confermato che le disposizioni in materia di super ammortamento non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Al riguardo, si ricorda che il dl 50/2017, articolo 9-bis, aveva previsto, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e il connesso progressivo superamento degli studi di settore; la legge di Bilancio 2018 tuttavia ha posticipato al periodo d’imposta 2018 la decorrenza degli Isa. Iper ammortamento e modello 2018. Anche per quanto concerne l’iper ammortamento è necessario fare delle distinzioni. Grazie alla legge di Bilancio 2017, sempre relativamente agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria è indicato con il codice 55. Gli investimenti devono favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», essere compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 232/2016, ed essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal caso, il costo è maggiorato del 150% (art. 1, comma 9, legge 232/2016). La legge di Bilancio 2018 ha anche qui previsto una proroga che riguarda gli investimenti di cui al periodo precedente effettuati, però, entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo resta del 150% (art. 1, comma 30, legge 205/2017) e il maggior valore delle quote di ammortamento è individuato con il nuovo codice 58 delle istruzioni. E stato inoltre modificato l’elenco (contenuto nell’all. B della legge di Bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali, a favore di coloro che beneficiano dell’iper ammortamento, opera la maggiorazione del 40% (per l’elenco delle voci aggiunte vedi tabella). Vendita del bene agevolato. Una delle novità più significative della legge di Bilancio 2018 in materia di iper ammortamento è rappresentata dalla previsione secondo cui, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: – sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di Bilancio 2017; – attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Inoltre, è stabilito che nell’ipotesi in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le condizioni sopra ricordate, la fruizione del beneficio dell’iper ammortamento prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. In tal modo, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo di evitare che l’iper ammortamento possa influenzare, negli esercizi a venire, le successive scelte di investimento dell’impresa. Beni immateriali e modello 2018. Altra agevolazione riguarda l’acquisizione dei beni immateriali strumentali. Va distinta la misura prevista dalla legge di Bilancio 2017 da quella del 2018. La prima riguarda i beni compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione in questo caso è del 40% (codice 56). La legge di Bilancio 2018 ha anche qui previsto una proroga e riguarda l’acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al periodo precedente, effettuati però entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo resta del 40% (art. 1, comma 31, legge 205/2017) e il maggior valore delle quote di ammortamento è individuato con il nuovo codice 59.

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