Alla luce del principio di derivazione, che trova applicazione per tutte le imprese (sia quelle Oic-adopter che quelle las/Ifrs-adopter), il Fisco può sindacare i criteri di redazione del bilancio, effettuando “automaticamente” una rettifica del reddito imponibile dichiarato da tali soggetti, senza dover impugnare il bilancio dinanzi al giudice civile. L’articolo 83 del Tuir stabilisce che il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità ordinaria è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione stabilite dal Tuir. Per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile il principio di derivazione è stato “rafforzato” stabilendo la prevalenza dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili (nazionali e las) su quelli fiscali. L’Agenzia ha affermato, nella risoluzione 78/E del 2005, che le variazioni in aumento o in diminuzione da apportare al conto economico, conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni successive all’articolo 83 del Tuir, sono solo quelle previste come obbligatorie da tali disposizioni e non anche quelle semplicemente facoltative (l’Assonime si è espressa anch’essa in tal senso nella lettera-circolare de19 maggio 2005). L’Amministrazione finanziaria deve, pertanto, verificare l’osservanza da parte delle imprese, oltre che delle norme fiscali, anche delle regole dettate dai principi contabili. La violazione degli standard contabili si traduce infatti nella violazione di una precisa disposizione fiscale, che le Entrate e la Gdf hanno il potere di contestare, senza dover ottenere una preliminare pronuncia del giudice civile, ex articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, lettereb) e d). Queste norme consentono la rettifica del reddito dichiarato: • quando non sono state esattamente applicate le disposizioni del Tuir relative al reddito d’impresa (comprese quelle recate dall’articolo 83); • in caso di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati (ancorché non vengano più inviati), trai quali è compreso il bilancio, risultanti dalla ispezione delle scritture contabili odal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili. Del resto competente a pronunciarsi sulla violazione delle norme fiscali è il giudice tributario, il quale deve sì accertare la conformità del comportamento del contribuente ai principi contabili, ma esegue direttamente e autonomamente tale compito. Ad esempio, i principi contabili statuiscono che i ricavi di vendita e i relativi crediti sono rilevati quando il processo produttivo dei beni venduti è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del loro titolo di proprietà , attribuendo rilevanza al momento in cui i rischi e benefici economici vengono trasferiti. In tal caso il Fisco può verificare la corretta applicazione di tali principi ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti cui si applica il principio della derivazione “rafforzata”, rettificando il reddito d’impresa dichiarato qualora gli stessi, in sede di redazione del bilancio, non abbiano fatto corretto riferimento al momento in cui il passaggio del rischio e del beneficio economico è intervenuto. Tale censura, pur implicando effetti sulla rappresentazione contenuta nel bilancio, non ne impone l’impugnazione da parte dell’ufficio finanziario. La sindacabilità dei criteri di redazione del bilancio riguarda anche le microimprese (articolo 2435-ter), con riferimento ai principi contabili adottati (quello relativo all’iscrizione dei derivati non è applicabile), anche in via facoltativa (come nel caso del criterio del costo ammortizzato).