Commercialisti imprenditori, si può se non fanno impresa

Il commercialista imprenditore può essere iscritto all’ordine se, di fatto, non esercita l’attività di impresa. Questo anche se l’ordinamento professionale dispone l’incompatibilità tra esercizio della professione e svolgimento di attività aziendali. A chiarirlo è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), con il pronto ordini 120/2018 pubblicato ieri. La comunicazione inviata dal Consiglio era destinata all’ordine di Palmi che, lo scorso 17 luglio, inoltrava al Cndcec una richiesta di chiarimento in merito ai regimi di incompatibilità «in capo ad un iscritto titolare di impresa individuale inattiva che ad oggi non ha prodotto costi/ricavi, come risulta dalla dichiarazione Iva presentata». Il Consiglio risponde, intanto, ricordando che l’art. 4, comma 1, lett. c del dlgs 139/2005 (ordinamento professionale dei commercialisti) dispone, come detto, l’incompatibilità tra le due attività. Questo sia che l’attività sia svolta in nome proprio che altrui, comprese attività di mediazione, trasporto ed altre. Tuttavia, viene ricordato che «per esercizio di attività di impresa deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività. Pertanto, l’incompatibilità deve ritenersi esclusa laddove l’iscritto, pur assumendo la qualifica imprenditoriale, di fatto non eserciti la connessa attività». Nella lettera vengono successivamente indicati quali siano gli elementi probatori che, per le norme interne al Consiglio nazionale, dimostrino «sostanzialmente ed incontrovertibilmente che non vi sia stato esercizio». Tra questi: posizione Cciaa inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi); posizione Iva inattiva; posizione Cciaa e Iva attive ma assenza di costi e ricavi e investimenti indispensabili e l’assenza di luogo di svolgimento dell’attività. Inoltre, potranno essere considerate anche alcune dichiarazioni scritte, tipo autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà» Secondo quanto riportato dal pronto ordini: «i suddetti elementi, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono essere valutati dall’Ordine, comunque, nel loro insieme e non esauriscono la gamma degli elementi a tal fine considerati».

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