Per i rimborsi delle imposte versate e non dovute, la richiesta deve essere fatta entro il termine di 48 mesi dalla data dei singoli versamenti di acconto. Va rispettato questo termine nel caso di versamenti che, al momento del pagamento, non sono dovuti, o non sono dovuti nella misura in cui sono stati versati. Al contrario, il termine di decadenza non decorre dal momento dei singoli versamenti in acconto, se il diritto al rimborso deriva da un’eccedenza degli importi anticipatamente pagati rispetto al totale delle imposte che risultano al momento del saldo dovuto, o rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione fiscale. Per i giudici di legittimità , l’unico criterio da cui far decorrere il termine di decadenza dei 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Sono queste le risposte fornite ieri dalle Entrate, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica da parte di un’associazione. Per le Entrate, è irrilevante il diverso parametro individuato dall’associazione, o la natura, precaria e provvisoria, degli acconti rispetto a quella definitiva del versamento a saldo delle imposte conseguenti alla presentazione della dichiarazione.