Sanatorie, si parte il 13 novembre

Il primo appuntamento con le sanatorie è per il 13 novembre: è questa la data entro la quale dovranno essere versate le somme risultanti dalle adesioni sottoscritte ma non perfezionate alla data di entrata in vigore del dl 119. Per il successivo 23 novembre, invece, primo appuntamento per gli avvisi di accertamento non impugnati come pure per la definizione degli inviti al contraddittorio. Questo, in estrema sintesi, il «calendario» diffuso dall’agenzia delle entrate attraverso il proprio sito agenziaentrate.gov.it in relazione alle scadenze previste dall’articolo 2 del dl n. 119 del 2018 contenente le previsioni in materia di definizione agevolata degli atti a contenuto impositivo diversi dai pvc e dunque di accertamenti, inviti al contraddittorio e adesioni. Gli accertamenti con adesione. Nel mini vademecum diffuso dalle entrate, in tema di accertamenti con adesione sottoscritti e non perfezionati al 24 ottobre si fa riferimento, ovviamente, alla data di versamento delle somme dovute in base all’accordo. Di fatto, il caso può essere quello del contribuente che ha sottoscritto l’atto esattamente il giorno di entrata in vigore del decreto e che, dunque, ha ancora margine per il pagamento delle somme dovute in termini di imposte senza sanzioni ed interessi. In questo caso, dunque, potrà provvedere entro il prossimo 13 novembre pagando in una unica soluzione oppure suddividendo il pagamento del dovuto secondo la rateazione prevista dal decreto e, dunque, in venti rate trimestrali di pari importo. L’Agenzia delle entrate risolve poi una questione di operatività sollevata spesso in questi giorni e riferita al codice tributo utilizzabile per il pagamento. L’indicazione che viene data è quella prevista e cioè la necessità di utilizzare il codice tributo «ordinario» dell’atto senza, naturalmente, versare sanzioni e interessi. Il codice in questione è quello che si trova nel facsimile di F24 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto. Non è infrequente, peraltro, il caso del contribuente che, alla data del 24 ottobre 2018, aveva ancora la possibilità di pagare la prima rata derivante dall’adesione (cioè a norma dell’articolo 8 del digs n. 218 del 1997 i venti giorni successivi alla sottoscrizione) e ha provveduto prima dell’entrata in vigore del decreto. In questo caso, l’accertamento con adesione è da considerarsi perfezionato e, dunque, non si potrà accedere alla definizione agevolata senza sanzioni e interessi. Sarebbe opportuno, in sede di conversione del decreto, anche in considerazione del lasso temporale intercorrente tra il primo versamento e la successiva rata prevedere la possibilità che in detta situazione i successivi pagamenti possano essere effettuati senza sanzioni e interessi nonostante l’avvenuto perfezionamento. Questo per non penalizzare quei contribuenti maggiormente solerti nel pagamento. Avvisi di accertamento. Il presupposto per la definizione delle imposte dovute in base agli accertamenti nonché in base agli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto legge, è la potenziale impugnabilità alla data del 24 ottobre 2018. Questo significa, per esempio, che in caso di avvenuta presentazione di una istanza di accertamento con adesione si potrà verificare che: – non vi è stata sottoscrizione dell’atto di adesione al 24 ottobre e si potrà definire l’accertamento con pagamento entro il 23 novembre ovvero, se più ampio, entro il termine che al 24 ottobre era pendente per l’eventuale impugnazione; – vi sia stata sottoscrizione dell’atto di adesione entro il 24 ottobre rientrando dunque nell’ipotesi già vista in precedenza. Per converso, laddove entro il 24 ottobre scorso l’avviso di accertamento sia stato oggetto di impugnativa, si rientrerà nell’ipotesi di possibile definizione a norma dell’articolo 6 del decreto legge in tema di liti pendenti. Va osservato che nelle indicazioni apparse sul sito dell’Agenzia si nega la possibilità di definizione ai sensi dell’articolo 2 del decreto per agli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso decreto legge». Vi è dunque un passaggio, non del tutto chiaro, che sembrerebbe fare riferimento all’ipotesi della impugnativa dell’accertamento dopo il 24 ottobre rimandando alla possibilità di chiusura come lite pendente cosa che, sulla base del dato normativo, non appare però percorribile. Altre indicazioni. Nelle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria si precisa come: – rientrino tra gli atti definibili anche gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati e notificati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 421 a 423 della legge n. 311 del 2004 a condizione che non si siano resi definitivi ovvero siano stati impugnati; – non rientrano nella definizione gli atti derivanti dalle procedure di voluntary disclosure.

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