Dal Fisco verifiche tagliola

In caso di accertamento sul periodo di imposta 2019, il regime forfetario cessa di avere effetti dal 2020 anche se la contestazione si rende definitiva nel 2024. Partecipazioni in società semplici non ostative al forfait a condizione che la società in questione non produca reddito di lavoro autonomo ovvero, in fatto, di impresa. Possibilità di rettificare il comportamento seguito nei primi mesi dell’anno laddove, pur avendone le condizioni, il contribuente non abbia applicato il regime con conseguente impatto ai fini Iva. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 9 dell’agenzia delle entrate di ieri con la quale l’amministrazione finanziaria procede alla illustrazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 che, come noto, ha profondamente modificato il regime forfetario. Particolarmente atteso era il documento di prassi, soprattutto in relazione alla identificazione del corretto ambito di applicazione delle nuove cause ostative introdotte dalla norma. La circolare, in primo luogo, conferma quanto già chiaro in base al testo normativo e cioè l’ammissibilità di applicazione del forfait assumendo il nuovo limite unico fissato a 65 mila euro in relazione alla situazione dell’anno precedente. In sostanza, se nel 2018 il limite di ricavi o compensi non ha superato la nuova soglia prevista dalla legge, il forfait è applicabile sin da subito e dunque già dal 2019. Posto che il regime fiscale del 2018 deve essere assunto in relazione alla ordinaria modalità di determinazione dei componenti positivi (dunque regime di cassa o di competenza), viene precisato che nel limite previsto dalla legge si tiene conto anche dell’ammontare afferente il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore secondo le disposizioni di cui all’articolo 85 del Tuir assumendo il valore normale. Una precisazione importante riguarda i diritti di autore che, a seconda dei casi, dovranno essere computati nel limite dei 65 mila euro. In particolare, gli stessi rileveranno solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo e valutando dunque l’eventuale mancato conseguimento in assenza dello svolgimento della predetta attività. L’agenzia delle entrate ricorda che, nell’ambito del sistema forfetario, non sono previste fuoruscite dal regime per un eventuale splafona- mento che si verifica nel corso dell’anno di applicazione dello stesso. Con la conseguenza che la cessazione in questione si ve- rificherà a valere sul periodo di imposta successivo. Quindi, se nel 2019 (una volta verificata la condizione di ingresso con riferimento al 2018), i proventi conseguiti dovessero superare i 65 mila euro, il regime non potrà essere applicato a partire dal 2020. Su questo aspetto, la circolare ricorda come ai sensi del comma 74 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione di cui al comma 54 (limite di ricavi e compensi) ovvero si verifica taluna delle cause ostative indicate al comma 57. Secondo l’amministrazione finanziaria, questo sta a significare che la definitività produce effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione. Conseguentemente, nel caso un accertamento relativo all’anno di imposta 2019 dovesse rendersi definitivo nel 2024, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2020. Fermo restando che, ovviamente, la disposizione normativa in esame non deroga ai termini di cui all’articolo 43 del dpr n. 600 del 1973. Più in generale, l’agenzia delle entrate segnala come laddove il contribuente costruisca in modo “artificioso” il proprio regime forfetario (ad esempio procedendo ad una simulata cessione delle partecipazioni), potrebbero applicarsi le disposizioni in materia di abuso del diritto. In tema di partecipazioni, la circolare chiarisce come le quote di società semplice non sono ostative alla fruizione del regime a condizione che la società partecipata non produca reddito di lavoro autonomo od in fatto di impresa. Quindi, in linea generale, le partecipazioni in società immobiliari divenute società semplici per effetto della trasformazione agevolata potranno essere legittimamente mantenute. Da ultimo, la circolare evidenzia come che tutti i contribuenti che, nelle more della pubblicazione della circolare, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti e, quindi abbiano applicato l’Iva con le modalità ordinarie della rivalsa e della detrazione, possono emettere una nota di variazione, per correggere i dati della fattura, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva, che il cessionario od committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa.

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