Detrazione Iva al buio

Con la possibilità di emettere fatture elettroniche entro 15 giorni dall’effettuazione dell’operazione, dal 1° luglio è a forte rischio il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti sia per i contribuenti sia con liquidazione mensile sia per quelli in trimestrale. La problematica nasce dall’emendamento approvato il 9/4/19 in commissione finanze della camera alla proposta di legge per la semplificazione fiscale (Gusmeroli-Ruocco), che modifica l’art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, ampliando da 10 a 15 giorni il termine ultimo per l’invio delle fatture elettroniche (da calcolarsi a partire dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’ari. 6 del dpr 633/72). Il nuovo termine di emissione/invio del documento fiscale allo SDI, che sarà effettivo solo a partire dal 1° luglio 2019, se da un lato renderà più agevole la vita ai cedenti/prestatori, che avranno cinque giorni in più per trasmettere all’Agenzia le fatture elettroniche, dall’altro però rischia di ledere, posticipandolo, il diritto alla detrazione per gli acquirenti/committenti arrecando agli stessi un danno in termini di liquidità. Il perché deriva da un calcolo sulla base dei giorni concessi al cedente/prestatore per l’invio, quelli di consegna dello SDI e quelli stabiliti dal novellato articolo 1 del dpr 100/1998 che sancisce i termini per il diritto alla detrazione. L’articolo 1 del dpr 100/1998 fissa appunto i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione ed è stato recentemente modificato dall’articolo 14 comma 1 del di 119/2018 per adeguarsi alla fatturazione elettronica e nuovo al termine di emissione del documento entro i 10 dall’effettuazione dell’operazione stabilendo che «… può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente». I 15 giorni dell’articolo 1 del dpr 100/1998, confrontati con i 15 per l’emissione del documento così come previsto dall’emendamento (Gusmeroli-Ruocco), sebbene costringano contribuenti a liquidare l’imposta sul valore aggiunto sempre in prossimità della scadenza per il versamento della stessa, sembrerebbero comunque «congrui» per esercitare il diritto alla detrazione nel periodo di competenza, se non fosse però che il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate può metterci fino a 5 giorni per inviare il documento all’acquirente-committente allungando ulteriormente il momento il documento diverrebbe disponibile e l’Iva nella e-fattura quindi detraibile.

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