Non si l’incertezza normativa e le sanzioni fiscali possono essere senz’altro applicate anche quando vi è un forte contrasto nell’ambito della giurisprudenza di merito. E quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 24707 depositata il 3 ottobre 2019, ha respinto il ricorso del contribuente che lamentava diverse posizioni sul regime di margine. Alla richiesta di disapplicare le sanzioni perché sulla disposizione legislativa le Ctp e le Ctr avevano aderito a diversi orientamenti, la Suprema corte ha risposto con un brusco no. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – da qui parte il ragionamento fatto dalla sezione tributaria – l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità ammini strativa, alla stregua dell’art. 8 digs n4 546 del 1992 postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già a un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, ne all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione». Fra l’altro, sotto un profilo oggettivo l’incertezza presuppone «una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione, in presenza di pluralità di prescrizioni di coordinamento difficoltoso per via di elementi positivi di confusione, che è onere del contribuente allegare». Ebbene, ecco il nodo della questione, sotto il profilo oggettivo non è decisiva l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito come pure la presenza di atti esplicativi emanati dall’Amministrazione finanziaria in materia. Il piccolo rivenditore d’auto dovrà quindi pagare l’Iva con tanto di sanzioni e senza applicazione del regime di margine.