Il professionista può far da sé e apporre il visto di conformità per i crediti

Il professionista abilitato che sia, allo stesso tempo, beneficiario delle agevolazioni fiscali da superbonus può validamente apporre il visto di conformità rispetto ai propri crediti. Il chiarimento, fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 61/2021, si pone in sostanziale continuità con precedenti documenti di prassi emessi in relazione all’attività di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi. Crediti da superbonus e visto di conformità. Nell’impianto normativo delineato dal legislatore fiscale i crediti da superbonus possono essere validamente ceduti a soggetti terzi o utilizzati in diminuzione del corrispettivo dovuto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili a condizione che i crediti siano muniti del cosiddetto «visto di conformità», rilasciato da soggetti all’uopo abilitati, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta secondo le disposizioni recate dall’art, 119, dl Rilancio. L’apposizione del visto di conformità è un adempimento essenziale nel meccanismo di circolazione dei crediti in commento. Infatti, la mancanza del visto di conformità preclude il valido esercizio delle opzioni «sconto in fattura» e «cessione del credito» esercitabili, a norma dell’ari. 121 Rilancio , dal soggetto che sostiene spese per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Per espressa previsione normativa, il visto è rilasciato ai sensi dell’art. 35, dlgs 241/1997. Dunque, il legislatore ha rinviato agli adempimenti prescritti ai fini delle dichiarazioni fiscali e, in particolare, all’apposizione del cosiddetto «visto leggero» che implica, come noto, il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi alla corrispondente documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista, finalizzato esclusivamente a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte risultanti dalla dichiarazione. Nel caso degli interventi agevolabili ai sensi dell’art. 119 dl Rilancio i professionisti devono attestare, sulla base della documentazione prodotta dal beneficiario, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. In queste ipotesi, i soggetti incaricati di rilasciare il visto devono anche verificare la presenza delle attestazioni e asseverazioni di competenza dei tecnici abilitati, in quanto obbligatorie alla fruizione del beneficio. Anche rispetto al visto di conformità rilasciato ai fini della fruizione delle agevolazioni da superbonus, la verifica richiesta ai professionisti si sostanzia in un controllo formale di tipo documentale.

I professionisti abilitati.
I soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità relativo agli interventi superbonus sono gli stessi abilitati a rilasciare il «visto leggero” sulle dichiarazioni fiscali. Il comma 11 dell’art. 119 espressamente riserva tale attività ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al dpr 322/1998 e ai responsabili dei centri di assistenza fiscale. Pertanto, il visto di conformità in parola può essere rilasciato esclusivamente (i) dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e dei consulenti del lavoro; (ii) dagli iscritti, alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso  di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; (iii) dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese. I requisiti soggettivi e il tema dell’indipendenza del professionista. Le disposizioni dettate dal di Rilancio nel prevedere l’obbligatorietà dell’apposizione del visto di conformità rinviano integralmente alle disposizioni in tema di «visto di conformità leggero» senza nulla disciplinare in merito alla ricorrenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dal dlgs 21/1997. Pertanto, il professionista che intende svolgere detta attività dovrà presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente allegando copia della polizza assicurativa sottoscritta a norma del di 164/1999, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza; all’assenza di condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 cpp, o procedimenti penali pendenti, per reati finanziari; la mancata commissione di violazioni gravi e ripetute, per natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; la mancata ricorrenza di una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, legge 55/1990; di non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, dlgs 1997/241, nei cinque anni precedenti. Oltre a questi requisiti, relativi all’onorabilità e alla professionalità del soggetto che appone il visto, null’altro previsto con la conseguenza che il requisito dell’indipendenza, rispetto ai dati oggetto di verifica, non costituisce elemento necessario ai fini del rilascio del visto. Così, con la risposta a interpello 61/2021 l’Agenzia delle entrate ha positivamente riscontrato l’istanza di un consulente del lavoro (in merito alla possibilità apporre il visto di conformità rispetto a un credito proprio, maturato in relazione a interventi da superbonus e rispetto al quale il contribuente intendeva esercitare l’opzione per la cessione. L’amministrazione finanziaria è giunta a tale conclusione in coerenza con prassi in materia di visto conformità di cui all’art. 35 dlgs 241/1997, posto che il rinvio operato dall’art. 1 al predetto art. 35 comporta l’applicazione di tale disciplina nonché della prassi emessa con riferimenti tale materia.

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