Contributi, anno bianco anche per chi si cancella dalla Cassa

L’«anno bianco contributivo» spetta anche chi chiude lo studio professionale. L’esonero fino a 3.000 euro dei contributi dovuti alla cassa previdenziale, infatti , spetta anche al professionista che, cancellatosi nel corso del 2021, sia comunque tenuto a versare i contributi di competenza dell’anno 2021. A precisarlo, tra l’altro, è il ministero del lavoro nella nota prot. n. 6921/2021. L’incentivo, previsto dalla legge Bilancio 2021 (n. 178/2020) si rivolge alle «partite Iva», cioè a lavoratori autonomi , imprenditori e professionisti . Chiamato «anno bianco», da la possibilità (in teoria) di non fare i versamenti contributivi di un anno, cioè il corrente 2021. In pratica, però, l’effettiva consistenza dello «sconto» si saprà solo a giochi chiusi, in base alla numerosità dei professionisti e lavoratori aventi diritto. È previsto un doppio canale per l’accesso all’agevolazione: o all’Inps o alle Casse. Il primo canale ha preso il via ufficiale il 25 agosto con la possibilità di inviare le domande, online, fino al 30 settembre; il secondo canale è gestito dalle singole Casse che già accettano le domande da alcune settimane (tranne Eppi ed Enpaci che lo faranno dal 15 settembre ed Epap dal 30 settembre) fìno al 31 ottobre.

I liberi professionisti.
Il canale della Casse previdenziali è a disposizione dei professionisti iscritti a qualunque Albo e Cassa, con l’aggiunta di medici e infermieri tornati a lavoro per il Covid. Si tratta di una platea di 1,583.010 potenziali beneficiari. Molti di questi, evidentemente, resteranno esclusi perché sprovvisti dei requisiti, che sono gli stessi per entrambi i canali (Inps e Casse): riduzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 di almeno un 33%; reddito nel 2019 fino a 50 mila euro; regolarità contributiva; assenza di contratto di lavoro subordinato e di titolarità di una pensionediretta.

L’ambito soggettivo.
Il ministero del lavoro ritiene che l’esonero non possa essere riconosciuto ai soggetti iscritti nel corso dell’anno 2021, in quanto per essi non sussiste l’esigenza alla base della misura e, cioè, quella di ristorare le perdite di reddito subite nel corso dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 a causa della pandemia Covid. Per i soggetti che hanno avviato l’attività nel corso dell’anno 2020 è previsto, invece, che non si applichi il requisito del «calo del fatturato» (per cui dev’esserci stata una riduzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 di almeno un 33%). Ancora, il ministero precisa che l’esonero nemmeno può riguardare i soggetti già iscritti prima del 2020, che nel 2019 non hanno conseguito ne reddito ne fatturato, perché non risulta possibile determinare il calo del fatturato. Infine, l’esonero può essere riconosciuto ai soggetti cancellati nel corso dell’anno 2021, ma comunque tenuti a versare i contributi di competenza dell’anno 2021.

Vale il principio di cassa.
Relativamente al requisito reddituale (per cui il reddito dell’anno 2019 non deve superare i 50 mila euro), il ministero del lavoro precisa che il tetto massimo di 50mila euro, qualificato genericamente dalla normativa come «reddito complessivo», è stato precisato meglio dal decreto attuativo (dm 17 maggio 2021 ) in questi termini: «il reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione» che, per i professionisti iscritti agli enti, è calcolato «secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività» . Pertanto, deve ritenersi «che il reddito a cui fare riferimento sia il reddito professionale come specificato nel decreto attuativo», vale a dire calcolato secondo il principio di cassa.

Professionisti in regime forfetario.
Lo stesso «principio di cassa» il ministero arruola anche ai fini della verifica del requisito reddituale per quanti (lavoratori autonomi e professionisti) versano i contributi in regime forfetario. Il decreto non dà specificazioni in merito. Nel silenzio delle norme, il ministero ritiene che, per determinare il calo del fatturato, nei casi in cui il professionista sia in regime forfetario si deve fare riferimento al criterio, appunto, che deriva dal « principio di cassa»: differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.

Pensione e lavoro dipendente.
Il ministero del lavoro precisa che, tra i requisiti, è previsto ancora che l’esonero non possa essere concesso ai professionisti che, per il periodo oggetto di agevolazione, siano titolari di pensione diretta o di rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla misura della pensione o dal fatto che il rapporto di lavoro subordinato sia alle dipendenze di un datori di lavoro pubblico o privato. Pertanto, la titolarità di una pensione di reversibilità non fa ostacolo al riconoscimento dell’esonero, al pari delle pensione per invalidità civile o di altre indennità e prestazioni assistenziali.

Quali contributi si possono scontare.
Il ministero ritiene che per i liberi professionisti possano essere oggetto di esonero i soli «contributi soggettivi», aventi natura previdenziale, con esclusione dei «contributi integrativi». Pertanto, possono rientrare anchei contributi c.d. in quota eccedente. Invece, quanto al contributo di maternità, pur in assenza di un’espressa esclusione, il ministero è del parere che debba concludersi per l’esclusione dall’esonero (cioè dal tenore letterale della normativa). Inoltre, i contributi scontabili sono quelli di «competenza dell’anno 2 021»: che cosa significa questo? Secondo il ministero, l’espressione fa riferimento, in generale, «ai contributi previdenziali versati entro l’anno 2021, sia a titolo di contribuzione minima sul medesimo 2021, che di contribuzione a sal do, parametrica ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021». Pertanto, tutto quanto si deve «pagare» nell’anno 2021 a titolo di contribuzione rientra nell’agevolazione (cioè è scontabile fino a 3.000 euro o al minore limite che verrà stabilito). Invece, qualora dovessero esserd quote del contributivo relativo al 2021 il cui pagamento è rinviato all’anno 2022, queste non possono rientrare nell’agevolazione (ci rientrano solo le rato versante nell’anno 2021).

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