La ÂŤpensione anticipata flessibileÂť allontana la buonuscita ai dipendenti pubblici. Dall’accesso alla pensione fino all’erogazione del Tfr/Tfr, infatti, possono trascorrere anche sette anni. Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nella circolare 27/2023 con cui, d’intesa con il ministero del lavoro, illustra la nuova tipologia di prepensionamento che, dal 1° gennaio, ha sostituito ÂŤquota 102Âť. ÂŤQuota 103Âť, ma cambia nome. Il nuovo prepensionamento, previsto in via sperimentale soltanto per l’anno 2023 dalla legge 197/2022 (legge bilancio 2023), è la fotocopia della misura di prepensionamento in vigore da vari anni, vale a dire ÂŤquota 100Âť, per il triennio 2019/2021, e ÂŤquota 102Âť per il 2022. Consente, quest’anno, ai lavoratori iscritti all’Inps, inclusa la gestione separata, di mettersi a riposo all’etĂ di almeno 62 anni con un’anzianitĂ di contributi di almeno 41 anni. Non vi hanno diritto il personale delle Forze armate, Forze di Polizia e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Guardia di Finanza. Il limite d’importo. NovitĂ della pensione anticipata flessibile è la previsione di un limite d’importo: cinque volte il minimo Inps, Che significa che, finchĂŠ non matura i requisiti per una pensione ordinaria (etĂ , nel caso di pensione di vecchiaia; contributi nel caso di pensione anticipata), il pre-pensionato riceve una pensione non superiore al predetto limite. Oggi e fino al 2024, l’etĂ per la vecchiaia è 67 anni (potrebbe salire dal 2025). Pertanto, è meno conveniente il prepensionamento per chi ha diritto a una pensione d’importo superiore a 2.818,65 euro lordi mensili (è il valore 2023 di cinque volte il minimo Inps); mentre il vincolo è indifferente per chi ha diritto a una pensione fino a tale tetto (in misura annua pari a 36.642 euro). SĂŹ al cumulo contributivo. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, chi è iscritto a due o piĂš gestioni previdenziali dell’Inps (sono escluse le Casse dei professionisti) può cumulare gli anni di contribuzione che ha maturato presso le singole gestioni, purchĂŠ relativi a periodi non coincidenti. La facoltà è concessa in base alle regole del cumulo contributivo.
Le finestre.
La pensione anticipata flessibile è soggetta alle finestre, con decorrenza, quindi, ritardata rispetto al momento di maturazione del diritto: – di tre mesi, per i lavoratori del privato (non prima del le aprile 2023 a chi abbia maturati i requisiti entro il 31 dicembre 2022); – di sei mesi, comunque non prima del 1° agosto 2023 (anche se i requisiti risultino maturati entro il 31 dicembre 2022), per i dipendenti pubblici, la buonuscita. I termini di pagamento dell’indennitĂ fine servizio (Tfs/Tfr), spettante ai dipendenti pubblici che accedono alla pensione anticipata flessibile, non decorrono dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui maturano il diritto alla pensione ordinaria, di vecchiaia o anticipata, e fermo restando la disciplina vigente in tema di corresponsione di Tfr/Tfr. In virtĂš di tanto, il termine di pagamento della buonuscita decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito d’etĂ oppure di anzianitĂ contributiva dei due pensionamenti ordinari: da tale data, a seconda dell’ipotesi che si realizza prima, la buonuscita è pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito d’etĂ (pensione di vecchiaia) ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo (pensione anticipata).