La pensione in cumulo

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI.

Il cumulo dei periodi assicurativi è stato introdotto con la Legge 228/2012, ed esteso anche agli enti di previdenza privatizzati dei liberi professionisti con la Legge 232/2016.

È consentito l’utilizzo dell’istituto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, della pensione di inabilità e della pensione indiretta ai superstiti.

Il cumulo può essere richiesto a condizione che il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico presso una delle gestioni, compresa la pensione diretta di invalidità.

È ammesso anche se si è maturato diritto autonomo a pensione in una delle singole gestioni interessate al cumulo, e deve interessare tutti i periodi assicurativi.

La decorrenza della pensione di vecchiaia, a differenza di quella prevista dalla totalizzazione, è dal primo mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, senza alcuna “finestra” di attesa o dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se previsto dal regolamento dell’Ente previdenziale.

In ogni caso, le pensioni di vecchiaia, anticipate, di inabilità e indiretta ai superstiti con cumulo non possono avere una decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

Il cumulo è gratuito, e la domanda va presentata all’ultimo ente di iscrizione, che provvede all’istruttoria in virtù della convenzione stipulata fra l’INPS e le altre Casse previdenziali.

L’epoca di presentazione della domanda coincide con la maturazione del requisito; non è quindi utile presentare domanda in via anticipata quando i requisiti non sono ancora maturati.

Il sistema di calcolo è piuttosto complesso per la parte che riguarda la gestione INPS; se l’assicurato ha maturato al 31.12.1995 la soglia di 18 anni di versamenti nelle diverse gestioni (anche sommando i singoli periodi), ha diritto al calcolo retributivo fino a quella data, e a quello contributivo per i periodi successivi. Se non è in possesso dell’anzianità – soglia, il calcolo è interamente contributivo. Il calcolo del trattamento per la quota che riguarda le Casse professionali segue le regole delle singole gestioni.

La pensione di anzianitĂ  (o anticipata) da cumulo richiede il possesso dei requisiti minimi di anzianitĂ  contributiva previsti dalla Riforma Fornero, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

La quota di trattamento a carico delle gestioni previdenziali privatizzate viene determinata, per molte casse di previdenza, secondo il calcolo contributivo a meno che il richiedente non abbia maturato il requisito ad autonoma pensione di vecchiaia presso l’ente; in quest’ultimo caso la quota è determinata secondo il calcolo misto.

Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 13919 dell’11 settembre 2017) e la successiva circolare dell’INPS n. 140 del 12 ottobre 2017, la pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una fattispecie a formazione progressiva; ciò significa che il diritto alla quota di pensione matura al momento del conseguimento presso l’ente interessato del requisito di età e di contribuzione ivi previsto.

Ad esempio, nel caso di cumulo fra periodi INPS e CNPR, al raggiungimento dei 67 anni di età nonché in presenza di ameno 40 anni complessivi di anzianità contributiva totale (INPS+Cassa) matura il diritto alla liquidazione della quota di pensione a carico dell’INPS; al raggiungimento dei requisiti di età previsti dall’ordinamento CNPR (a regime, 68 anni e 40 anni di iscrizione e contribuzione) maturerà il diritto a percepire anche la quota a carico della Cassa; è certamente il caso di ricordare che, secondo il Regolamento della Previdenza di CNPR, nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi il requisito si intende perfezionato alla data di pagamento.

Il soggetto percepirà dunque un “pezzetto” di pensione alla maturazione del primo requisito INPS e il trattamento completo al raggiungimento del requisito CNPR.

La domanda, anche nel caso di formazione progressiva del diritto, deve essere presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione, anche se presso di esso non è ancora maturato il requisito di età anagrafica.

Il pagamento della prestazione è eseguito dall’INPS, che riceve dai singoli Enti la quota presso ciascuno maturata.

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