Il reddito di lavoro autonomo di venta onnicomprensivo. Parte da qui la rivoluzione della tassazione sul reddito dei professionisti. In sostanza davanti al fisco autonomie dipendenti nella determinazione del reddito saranno uguali. Con il decreto attuativo della delega fiscale dell’articolo 5, infatti, la tassazione del reddito di lavoro autonomo seguirà il cosiddetto criterio dell’onnicomprensività: tutte le somme e i valori, a qualunque titolo conseguiti nell’esercizio dell’attività artistica o professionale, concorreranno alla formazione del reddito.
Una semplificazione radicale.
Il reddito da tassare sarà dato dalla differenza tra tutte le somme e i valori conseguiti nello svolgimento dell’attività e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo d’esercizio dell’attività. Il decreto attuativo, che con tutti gli altri sarà definito dal Mef entro la fine del mese di settembre e su cui gli esperti delle commissioni di studio ultimeranno i lavori il prossimo 20 settembre, interviene prevedendo anche l’esclusione dalla determinazione del reddito dei professionisti dei corrispettivi percepiti in caso di cessione della clientela o di altri beni immateriali. Inoltre saranno esclusi dal calcolo del reddito anche i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde, il rimborso delle spese sostenute dall’artista o dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente e anche il riaddebito ad altri lavoratori autonomi delle spese sostenute per l’uso comune di immobili strumentali all’esercizio dell’attività. In linea con i principi della legge delega si punta a superare le criticità fino ad oggi riscontrate sul fatto di considerare compensi anche le spese a carico dell committente che quest’ultimo rimborsa al professionista o all’artista. Spese, queste, che restano indeducibili per ii lavoratore autonomo. Altra novità attesa dal mondo degli ordini professionali è il peso che assumono le operazioni straordinarie agli occhi del fisco e in particolare dei conferimenti in società per chi svolge attività professionale. Con la riforma il decreto attuativo punta a introdurre la neutralità fiscale di queste operazioni: nessun realizzo di plusvalenze o minusvalenze per i conferimenti dell’attività professionale. Quest’ultima, secondo le prime indicazioni, potrà includere anche la clientela tra le attività immateriali. La rivoluzione per i lavoratori autonomi riguarderà anche la gestione degli immobili del professionista ai fini fiscali. li decreto introduce la nuova categoria dei beni immobili relativi all’arte o professione. Il che vuol dire nei fatti che gli immobili, compresi quelli utilizzati promiscuamente sia per l’attività professionale sia per la vita familiare, sono considerati strumentali all’attività se sono riportati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisiti Iva. Principio, questo, che vale anche se ¡l bene immobile è in leasing. Per gli immobili strumentali o promiscui non indicati nei registri non ci sarà nessun effetto su plusvalenze e minusvalenze, così come sarà prevista l’indeducibilità delle quote di ammortamento del costo e di eventuali canoni di leasing. L’indeducibilità per questi immobili non “registrati” si estende anche alle spese sostenute dal professionista per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Novità anche sul fronte degli ammortamenti. Con il decreto attuativo si vuole eliminare la disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e quella in locazione finanziaria degli immobili strumentali quelli adibiti a uso promiscuo. Saranno deducibili le quote di ammortamento nella misura del 30% per gli immobili promiscui sempre se i beni sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili o in quello degli acquisti ai fini Iva. Il decreto attuativo in arrivo, inoltre, cerca di azzerare anche un’altra criticità del sistema nella tassazione del reddito da lavoro autonomo. Si tratta dell’obbligo di ritenuta sulle somme che, pure se incassate dal professionista, non vanno a incrementare il reddito imponibile vista la deducibilità delle somme rimborsate analiticamente dal committente. Le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio o i rimborsi chilometrici diventeranno irrilevanti per il calcolo del reddito. Rivisti, infine, anche i criteri di deducibilità delle spese non rimborsate dal committente. Queste potranno essere dedotte dal professionista a partire dalla data in cui il committente ha fatto ricorso o è assoggettato a uno degli istituti della crisi d’impresa e l’insolvenza o a procedure estere equivalenti. Non solo. Le spese resteranno deducibili anche nel caso in cui la procedura esecutiva nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa ovvero quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i rimborsi di modesta entità, quelli non superiori a 2.500 euro, infine sarà prevista la deducibilità dei costi sostenuti se entro un anno dalla loro fatturazione il committente non ha provveduto al rimborso.