Lo standard ITAS 1 (prima parte)

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI.

Nell’intervento della settimana scorsa abbiamo trattato dell’obbligo di adozione, anche per le Casse di Previdenza, dei nuovi standard di bilancio, gli ITAS.
I nuovi principi sono stati emanati dalla Ragioneria Generale dello Stato in attuazione della riforma della contabilità pubblica diretta alla piena applicazione del principio accrual; è da ricordare che per l’anno 2025 gli enti dovranno applicare gli standard ITAS in via sperimentale, per poi passare alla piena applicazione a partire dall’esercizio successivo.
In questa rubrica proveremo ad esporre gli standard più rilevanti; questa settimana esaminiamo il principio ITAS 1 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio”.
Lo standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio (da intendersi come il rendiconto dell’esercizio) ed il bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche.
Dopo aver fornito le definizioni di base dei termini utilizzati nello standard (interessante la distinzione fra “attività operative” e “attività di investimento”, intese queste ultime come operazioni che danno luogo all’acquisto ed alla cessione di attività non correnti, e dunque non come investimenti finanziari) viene indicata la composizione del Bilancio di esercizio come documento che comprende:
Lo Stato Patrimoniale;
Il Conto economico;
Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa;
Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto;
Il raffronto fra gli importi preventivi e consuntivi, limitatamente alle amministrazioni che redigono il bilancio di previsione su base economico – patrimoniale;
La nota integrativa.
Lo standard al punto 5 precisa che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa, garantita dal rispetto di tutti i postulati ed i vincoli dell’informazione contenuti negli standard ITAS; è necessario che nella nota integrativa sia resa una attestazione esplicita e senza riserve della conformità del bilancio ai principi ITAS; eventuali scostamenti dai principi ITAS richiedono la precisazione delle circostanze specifiche che hanno indotto alla deroga.
Il punto 14 del principio si diffonde in dettaglio sulla valutazione della prospettiva di continuità, imponendo la valutazione dello stato di funzionamento dell’amministrazione e della sua capacità di continuare ad operare come entità in funzionamento.
Il punto 15 precisa l’obbligatorietà degli schemi di bilancio conformi ai principi ITAS, mentre il punto 17 precisa la rilevanza delle informazioni.
I punti da 20 a 24 sanciscono l’obbligo di rendere un’informazione comparata, indicando per ogni voce di bilancio l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
È rilevante la classificazione esposta ai punti 33 e 34: attività correnti sono quelle che ci si attende saranno realizzate o che sono detenute per essere vendute o consumate nel ciclo operativo dell’amministrazione; ovvero che sono detenute allo scopo di essere negoziate; o che ci si attende saranno realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o, infine, che sono costituite da disponibilità liquide o equivalenti. Sono considerate attività non correnti le altre attività.
Ai punti 35 e 36 viene precisato il carattere di passività correnti, che devono soddisfare almeno uno dei requisiti che seguono: essere regolate durante il normale ciclo operativo dell’amministrazione; detenute allo scopo di essere negoziate; da regolare entro dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio; prive di un diritto incondizionato dell’amministrazione a differirne il regolamento per almeno dodici mesi dalla chiusura del bilancio. Le passività che non soddisfano alcuno dei requisiti sopra descritti sono considerate non correnti.

(continua)

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