Lo standard ITAS 1 (seconda parte)

Gli approfondimenti sulla previdenza di Paolo Longoni.

Prosegue su questa rubrica la disamina dello standard ITAS 1, che dovrà essere adottato dalle amministrazioni pubbliche per la redazione del bilancio di esercizio a partire dall’anno 2025 per adempiere alla fase sperimentale a norma di quanto indicato nel D.L. 113/2024.

Il punto 37 del principio sancisce l’obbligatorietà di utilizzo dello schema di conto economico allegato al principio stesso; le voci, nello schema, sono raggruppate in classi e sotto classi al fine di migliorare la comprensibilità del bilancio per gli utilizzatori.

Il punto 38 indica quali voci gestionali vanno indicate nell’area della gestione operativa, precisando che essa accoglie ricavi – proventi  e costi – oneri dell’amministrazione, incluse le rettifiche di attività e passività.

Il punto 39 precisa quali voci di costo e di ricavo devono essere incluse nell’area della gestione finanziaria, ove vanno compresi anche i dividendi da partecipazioni non strategiche.

Il punto 40 descrive le voci di proventi – ricavi e di costi – oneri da includere nell’area della gestione straordinaria; particolare dettaglio è fornito sul carattere di straordinarietà: sono proventi o oneri da iscrivere nell’area in questione quelli derivanti da:

  1. Perdita, eliminazione o danneggiamento di beni a seguito di eventi straordinari;
  2. Rimborsi assicurativi per furto, perdita, eliminazione o danneggiamento di beni;
  3. Liberalità ricevute;
  4. Ristrutturazioni del debito;
  5. Espropri di beni;
  6. Correzione di errori non rilevanti derivanti da esercizi precedenti;
  7. Differenze derivanti da tassi di cambio;
  8. Eventuali proventi o oneri derivanti da operazioni o altri eventi non prevedibili o non ripetitivi.

Il punto 42 chiarisce e descrive la composizione del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto; il rendiconto finanziario è disciplinato dai punti da 44 a 54 del principio; sul rendiconto finanziario particolarissima attenzione è rivolta alle diverse distinzioni di flussi di cassa (derivanti da attività operative, da attività di investimento, da attività di finanziamento, derivanti da interessi, dividendi e assegnazioni).

I punti da 55 a 58 sanciscono i principi di redazione ed i contenuti minimi obbligatori della Nota Integrativa: di particolare interesse l’obbligo di indicare le politiche contabili rilevanti adottate dall’amministrazione; il punto 59 indica e sancisce l’obbligo di riportare nella Nota Integrativa le principali ragioni dell’incertezza nelle stime che potrebbero causare rilevanti rettifiche ai valori contabili.

I punti da 60 a 65 riferiscono alla informativa sui rapporti con parti correlate, precisando anche l’obbligo di indicazione dell’informativa in caso di rapporti che possano influenzare il modo in cui l’amministrazione opera per raggiungere i propri obiettivi o in caso di rapporti che potrebbero esporre l’amministrazione a rischi o opportunità.

Il punto 63 rende obbligatoria l’informativa sui compensi corrisposti ai membri degli organi istituzionali ed al personale apicale nonché ai loro parenti ed affini, i finanziamenti eventualmente a loro concessi ed i corrispettivi versati per servizi da loro prestati.

Infine, il punto 66 ed il punto 67 illustrano i prospetti di raffronto fra importi preventivati ed importi consuntivati.

Reviews

Related Articles