Lo standard ITAS 11

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI.

Nella rubrica stiamo esaminando i punti di principale interesse relativi alla riforma “accrual” della contabilità pubblica, che coinvolge anche le Casse di Previdenza professionali ed andrà in vigore, quanto alla fase pilota, già dall’anno 2025.

Meritevole di esame è certamente il principio ITAS 11 – Strumenti Finanziari, ch disciplina il trattamento contabile delle attività e passività finanziarie nonché le informazioni da presentare nela Nota Integrativa.

Lo Standard, dopo avere definito che “strumento finanziario” è un qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’amministrazione e, al contempo, una passività finanziaria per un’altra amministrazione, precisa ulteriormente che “attività finanziaria” può definirsi:

a) disponibilità liquide;

b) uno strumento rappresentativo del capitale proprio o di un soggetto emittente o di altra società;

c) un diritto contrattuale a ricevere o scambiare attività o passività finanziarie con un altro organismo o persona fisica;

la definizione è dunque diretta a chiarire che attività finanziarie possono essere, atitolo di esmepio non esaustivo, le disponibilità liquide, i crediti di regolamento e di finanziamento che derivano da rapporti contrattuali, i titoli di debito, le partecipazioni in Società, i derivati con valore di mercato positivo.

Fra le passività finanziarie, invece, vanno annoverate le obbligazioni contrattuali che impegnano a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie o a scambiare attività e passività finanziarie a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli per l’amministrazione.

Il principio, nel seguito, definisce le attività da considerarsi deteriorate descrivendo quali sono i dati osservabili e gli eventi che portano a considerare la natura di “deteriorata”; viene definito anche il concetto di attività scadute e infine precisato il processo di attualizzazione utile a determinare il valore attuale di flussi finanziari futuri.

Il principio, ancora, definisce e chiarisce il concetto di costo ammortizzato, indicandolo come il valore a cui l’attività o passività finanziaria deve essere rilevata al momento della sua iscrizione nel bilancio, quando essa sia a scadenza futura.

Ulteriori enunciazioni definiscono le diverse fattispecie che intervengono nel procedimento di iscrizione e successiva valutazione degli strumenti finanziari: i rischi di credito, di liquidità, di mercato, di valuta, di tasso di interesse, di prezzo; le perdite attese, gli strumenti di copertura.

Lo standard elenca i casi nei quali esso non deve essere oggetto di applicazione:

a) le partecipazioni in organismi controllati o collegati e gli accordi di controllo congiunto, disciplinati dall’ITAS 14;

b) i diritti e le obbligazioni relativi a operazioni di locazione, disciplinati dall’ITAS 7;

c) i diritti e le obbligazioni relativi ai benefici per i dipendenti, cui si applica l’ITAS 15;

d) i diritti e le obbligazioni che derivano da contratti assicurativi, cui si applica l’ITAS 2;

e) i diritti a rimborso delle spese da sostenersi per l’estinzione di una passività accantonata ad un Fondo, per i quali deve farsi ricorso all’ITAS 13;

f) i crediti relativi a ricavi e proventi, che trovano collocazione nell’ITAS 9;

g) i debiti relativi a costi ed oneri, per i quali il riferimento è da reperire nell’ITAS 18;

h) i diritti e le obbligazioni derivanti da accordi di servizi in concessione, regolati dall’ITAS 6;

i) le operazioni di copertura, cui si applica l’ITAS 2.

Ma in verità la questione di maggior interesse per gli enti previdenziali è contenuta nelle regole per la valutazione di attività e passività finanziarie: il principio sancisce che al momento della rilevazione iniziale (paragrafo 17) e delle valutazioni successive (paragrafo 20) le attività finanziarie vanno valutate, in alternativa:

a) al costo ammortizzato;

b) al valore di mercato con variazioni imputate a patrimonio netto;

c) al valore di mercato con variazioni imputate a conto economico.

Queste indicazioni sul principio applicabile alle valutazioni avranno impatto importantissimo sui bilanci delle Casse, che applicano oggi (e da sempre) il principio del costo di acquisizione, non rilevando i maggiori valori derivanti dalle oscillazioni del mercato, se non quando l’attività finanziaria viene ceduta dando corso a realizzazione di plusvalenze.

Il metodo di valutazione, che si avvicina di molto al fair value, imporrà alle Casse, e con grandi difficoltà, di esaminare e prendere in carico i valori di mercato a fine esercizio per tutti i titoli posseduti, che possono essere (e sono certamente) anche moltissimi.

Ed avrà effetti sul patrimonio o sul conto economico di iscrizione di maggiori (o minori) valori che rappresentano però vantaggi (o svantaggi) non ancora realizzati.

Su questo temo occorrerà adottare misure organizzative importanti con tutti i gestori dei fondi e con i soggetti che operano per conto delle Casse nelle gestioni patrimoniali; e andrà chiarito il metodo di iscrizione delle plus (minus) valenze non effettivamente realizzate, al fine di evitare incidenze non corrette sulla rappresentazione contabile.

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