Lo standard ITAS 9, ricavi e proventi

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI

In questa rassegna ci stiamo occupando del passaggio alla contabilità “accrual” che sarà obbligatorio per le amministrazioni pubbliche a partire dal 2026 e che inizierà con una fase transitoria (la fase pilota) già nell’esercizio 2025.

Il sistema “accrual” si fonda su un corpus di principi contabili emanati dalla Ragioneria Generale dello Stato, gli ITAS; poiché anche le Casse di Previdenza privatizzate, in quanto oggetto di consolidamento nei conti pubblici, saranno obbligate all’adozione degli standard ITAS, abbiamo preso in esame i principi più rilevanti dal punto di vista degli organismi previdenziali.

Il principio ITAS 9 disciplina il trattamento contabile dei ricavi e dei proventi, nonché le correlate informazioni da presentare nella nota integrativa.

Dopo aver fornito le definizioni generali dei termini utilizzati nel principio e l’ambito di applicazione (sono esclusi dall’applicazione di ITAS 9 i canoni da contratto di locazione – disciplinati in ITAS 7 -, i ricavi originati da modifiche del valore corrente o dalla cessione di immobilizzazioni – disciplinati da ITAS 4 e ITAS 5 -, i ricavi originati da modifiche del valore corrente o dalla cessione di attività finanziarie – disciplinati da ITAS 11 -)  lo standard enuncia i principi da utilizzare per la corretta contabilizzazione delle varie tipologie di ricavi o proventi; in questa sede ci occuperemo in approfondimento sul trattamento contabile dei “Contributi per prestazioni sociali”, che rappresentano la principale fonte di provento per gli Enti previdenziali.

Al punto 33  del principio viene precisato che i proventi da contributi per prestazioni sociali sono rilevati ed iscritti nel conto economico dell’esercizio nel quale si manifesta l’evento che, secondo le specifiche norme applicabili, fa sorgere l’obbligo per il soggetto passivo alla corresponsione dei contributi; il tutto alla condizione che il flusso di risorse possa essere determinato in modo attendibile rispetto alle dichiarazioni presentate dal soggetto passivo o agli atti impositivi emessi dall’amministrazione.

Qualora le condizioni che consentono la iscrizione a conto economico si verifichino successivamente alla data nella quale il bilancio dell’esercizio ha avuto rilevanza esterna, i proventi in questione sono iscritti nel conto economico dell’esercizio nel quale si verificano le condizioni predette.

Nell’ambito dei sistemi di prestazioni sociali a capitalizzazione, nello stesso esercizio nel quale sono rilevati i proventi devono essere rilevati gli accantonamenti al fondo di accumulo (si veda l’articolo pubblicato sul principio ITAS 16 – Prestazioni sociali in denaro); qualora invece si tratti – ma nel caso degli enti previdenziali privatizzati l’occorrenza non è da ritenersi frequente – di risorse trasferite per ripiano di risultati economici negativi ovvero di conferimento di ulteriori mezzi propri per l’amministrazione, non deve essere rilevato alcun provento interessando la registrazione il Patrimonio Netto.

Seguendo quanto enunciato dallo standard, è possibile formulare un esempio di scritture contabili:

            Rilevazione di contributi per prestazioni sociali

L’amministrazione Cassa XX, sulla base delle dichiarazioni dei propri contribuenti iscritti, rileva l’emergere di contributi destinati alle future prestazioni che devono essere incassati per euro 5.000.000.

Al momento della maturazione dei contributi, ai fini contabili si procederà:

Data Conti Dare Avere
Xx/yy/n Crediti di natura corrente per contributi sociali da ricevere a carico degli iscritti

Proventi da contributi sociali

5.000.000  

 

5.000.000

Al 31.12, fatta la scrittura sopra indicata per rilevare il provento, nel caso in cui queste risorse debbano confluire all’interno di fondi a capitalizzazione (i contributi soggettivi che confluiscono nel montante individuale dell’iscritto), l’amministrazione dovrà accantonare queste risorse ai fondi di accumulo, per un importo pari al valore dei contributi ricevuti. E dunque:

Data Conti Dare Avere
Xx/yy/n Accantonamento al fondo oneri per il trattamento di pensione (non correnti)

Fondo oneri per trattamento di pensione

5.000.000  

 

5.000.000

Qualora invece si tratti di contributi che non confluiscono a fondi di capitalizzazione (i.e. i contributi integrativi, o quelli destinati alla copertura delle prestazioni di assistenza), la prima delle due scritture resterà l’unica da porre in essere.

Come è già stato posto in enfasi nello scritto dedicato al principio ITAS 16 (Gli approfondimenti sulla previdenza – 57), la modalità di rilevazione è del tutto nuova, soprattutto per la parte che riguarda la scrittura relativa ai proventi da accantonare a fondi.

E costituisce sicuramente uno dei punti che necessita di maggior approfondimento da parte delle Casse di Previdenza.

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