Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI
Cassa Ragionieri eroga secondo il vigente Regolamento della Previdenza queste prestazioni previdenziali:
Pensione di vecchiaia
Il diritto si consegue al raggiungimento del sessantottesimo anno di età con almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione.
Per i nati prima del 1° gennaio 1963 è previsto un dècalage di età ed anzianità che risulta dalla tabella contenuta nel Regolamento e pubblicata sul sito.
La pensione è calcolata con il metodo misto (reddituale per le anzianità maturate fino al 31.12.2003, contributivo per quelle maturate dall’1.1.2004 in avanti).
Pensione anticipata
Il diritto matura al raggiungimento di sessantatré anni e nove mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione.
È calcolata unicamente con il metodo contributivo.
Supplementare di vecchiaia
Spetta all’iscritto già titolare di una pensione diretta a carico di un’altra forma di previdenza obbligatoria. La facoltà di richiederla ricorre se i contributi versati presso la Cassa non sono sufficienti né per la pensione di vecchiaia né per la pensione anticipata.
Il diritto matura all’età prevista per la pensione di vecchiaia (sessantotto anni) e dopo la cancellazione dall’Albo e dalla Cassa.
È calcolata interamente con il metodo contributivo.
Pensione di invalidità
Si consegue il diritto se risulta ridotta in modo continuativo la capacità all’esercizio della professione a meno di un terzo e se sono maturati almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
Spetta all’iscritto non cancellato o cancellato da non più di sei mesi dalla presentazione della domanda.
È calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con la riduzione della quota reddituale del 30% ed un minimo di 7.781,00 euro lordi annui.
Ma il trattamento minimo non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di un altro istituto previdenziale.
Pensione di inabilità
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in caso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa se sono maturati almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
Si perde il diritto alla pensione di inabilità se è intervenuta la cancellazione dalla Cassa da più di sei mesi, e la liquidazione della pensione è subordinata alla cancellazione dall’albo, alla cessazione di qualunque attività di lavoro dipendente ed alla rinuncia a qualunque trattamento da parte dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per la disoccupazione.
È calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con un trattamento minimo di 15.563,60 euro annui lordi.
Non si ha diritto al trattamento minimo se si è titolari di altro trattamento pensionistico erogato da un altro istituto previdenziale.
Iscritti con contributi accreditati in diverse gestioni
Per chi abbia periodi di contribuzione accreditati presso enti diversi, è possibile utilizzare la totalizzazione per acquisire il diritto ad un’unica pensione.
La totalizzazione consente la fruizione della pensione di anzianità totalizzata e della pensione di vecchiaia totalizzata; con una penalizzazione sulla quota retributiva che varia a seconda dell’età di pensionamento, l’iscritto può ottenere il trattamento anche prima dei 68 anni di età.
Utilizzando invece tutti i periodi di contribuzione maturati in enti diversi si può ottenere il trattamento di pensione in cumulo che prevede l’erogazione delle singole quote di pensione maturate presso i diversi enti alle rispettive età di pensionamento (ad esempio, a 67 anni si matura il diritto alla quota INPS, a 68 il diritto alla quota Cassa).
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Riepilogati i trattamenti oggi erogabili, va ricordato che la Delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 10 novembre 2012, al fine di garantire la sostenibilità dei conti dell’ente ha soppresso l’istituto della pensione di anzianità e introdotto riforme importanti (e pesanti) sul sistema di calcolo).
La riforma, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha garantito la sostenibilità a 50 anni voluta dalla c.d. Legge “Fornero”, e ha – in sintesi – ripristinato equilibri prospettici che allora sembravano compromessi.
A distanza di dodici anni dalla riforma, forse è giunto il momento di riflettere su alcuni degli istituti, ed in particolare su quelli che – negando l’accesso alla pensione a quegli iscritti che hanno maturato congrua anzianità presso la Cassa ma non ancora il requisito di età – creano evidente disparità fra iscritti monocontribuzione ed iscritti multicontribuzione.
I soggetti che possono fruire della totalizzazione, infatti, pur con un trattamento ridotto dalla neutralizzazione, possono ottenere una pensione di anzianità se raggiungono il requisito richiesto dalla normativa nazionale in materia di anzianità contributiva anche prima dei 68 anni.
Una misura che potrebbe essere messa allo studio, e che naturalmente necessita di un attento esame attuariale, riguarda l’istituzione di una pensione di vecchiaia anticipata, con la previsione di requisiti di età (ad esempio 65 anni) e di anzianità contributiva (ad esempio 44 anni) che siano tali da compensare la disparità con chi può godere della totalizzazione, ed una riduzione della quota retributiva proporzionata all’anticipazione del pensionamento; ad esempio, gli iscritti a Cassa Geometri hanno diritto a pensione anticipata di vecchiaia, ma subiscono una decurtazione pari all’1% del trattamento per ogni mese di anticipazione rispetto all’età della vecchiaia, con un minimo del 12%.
E così, l’iscritto che anticipasse in CNPR il pensionamento all’età di 65 anni avrebbe, secondo il coefficiente di neutralizzazione in uso a Cassa Geometri, una decurtazione della quota retributiva del 36%.
Occorre che le prospezioni attuariali calcolino la sostenibilità di una misura simile; resterebbe poi agli iscritti la decisione di valutare vantaggi e svantaggi derivanti dalla fruizione.
