Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI
Con decreto interministeriale del 1° aprile 2025 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state approvate le modifiche che l’Assemblea Nazionale della Fondazione ENPAM aveva deliberato nei mesi scorsi.
L’impianto del nuovo Statuto, che fu approvato dall’assemblea alla fine del 2023 prevede una serie di novità, interamente legate alle questioni di governance della Fondazione.
In particolare ed in sintesi, le novità consistono nella composizione degli organi, con l’aumento della componente assembleare eletta direttamente dagli iscritti, il rafforzamento della presenza femminile con una esplicita norma sulle “quote rosa” ed una modifica ai requisiti di professionalità richiesti per l’accesso agli organi dell’ente, diretta a facilitare l’elezione dei più giovani nel consiglio di amministrazione e ad eliminare barriere portate da requisiti di età ed anzianità professionale.
Viene modificata anche la durata dei mandati elettivi, che viene accorciata da cinque a quattro anni, mentre si potrà essere eletti tre volte e non più due volte.
Ma sono previste anche modifiche negli scopi, prevedendo la possibilità di apertura ad altre professioni sanitarie al fine di conseguire una crescente rappresentatività nel settore, con la istituzione di gestioni separate da quelle di medici e odontoiatri; si prevede la possibilità di svolgere interventi di promozione e sostegno all’attività ed al reddito dei professionisti iscritti, e la possibilità di istituire enti ed associazioni in Italia ed all’estero; è sancita anche la possibilità di associarsi con altre Casse private.
Nel dettaglio, le modifiche che riguardano gli organi sostituiscono l’attuale previsione che indica la presenza di un Consiglio di Amministrazione di ventisette componenti, di un Comitato Esecutivo comprendente il Presidente, i vicepresidenti e cinque consiglieri e di un Consiglio Nazionale composto dai presidenti dei 106 ordini provinciali.
Il Comitato Esecutivo viene abolito ed i suoi poteri sono trasferiti al Consiglio di Amministrazione, la cui composizione viene rimodulata e prevede rappresentanti eletti dalle Commissioni Provinciali dell’Albo odontoiatri in misura di un decimo rispetto ai componenti medici e rappresentanti fino alla metà del numero dei componenti eletti direttamente dai medici delle diverse gestioni previdenziali (attualmente esistono il Fondo di Previdenza Generale ed il Fondo della Medicina Convenzionata ed Accreditata) in proporzione al peso di ciascun fondo.
Per ciascuna delle gestioni viene mantenuta una Consulta composta da ventiquattro membri per la medicina territoriale e da ventuno membri per gli altri comparti della professione.
Il Consiglio Nazionale salirà dagli attuali 106 componenti a 175 membri; vengono così accolte le istanze che provenivano dai medici della c.d. continuità assistenziale e dai pediatri; ma anche le organizzazioni associative degli odontoiatri e dei medici liberi professionisti hanno espresso soddisfazione in merito alle modifiche.
Una rivisitazione completa della struttura di governo della Fondazione, dunque: adottata per adeguare gli organi alla mutata realtà e ad accrescere la possibilità di accesso per le diverse categorie di professionisti, per le donne, per i più giovani.
Se dal punto di vista di chi osserva il mondo delle Casse private le nuove norme statutarie dell’ENPAM rivestono interesse, è altrettanto vero che si ripropone la questione già sollevata su queste pagine (si vedano “Gli approfondimenti sulla previdenza” n. 74, 75 e 76) sulla pervasività del controllo pubblico sulle Casse private: il controllo dovrebbe essere limitato alla regolarità, con attenzione particolare e pregnante verso la sostenibilità finanziaria delle gestioni; ed invece i controlli e l’approvazione, che hanno addirittura natura costitutiva per le delibere delle Casse, si estendono anche a questioni che dovrebbero restare nella perfetta e completa autonomia delle singole casse, come, nel caso di specie, la composizione degli organi di governo.
Va ricordato qui, come principio generale che non deve mai essere trascurato, il dettato contenuto nella sentenza 15/1999 della Corte Costituzionale: “la garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni.”
Le Casse non fanno parte dell’amministrazione pubblica, svolgendo bensì un’attività che ha un fine sociale e di interesse generale: e la regolazione del settore non può (non deve) costituire una barriera a qualunque decisione esse adottino; le forme regolatorie devono riguardare la corretta osservanza della funzione svolta, in materia finanziaria ed attuariale.
Controlli sulla gestione della previdenza, insomma; con la più ampia e libera auto determinazione in materia di governance.
Ma parliamo in teoria, pur se ispirati dai Giudici della Consulta: nella pratica la gestione della casse subisce in maniera invasiva ed illimitata le ingerenze dell’apparato di Stato.