La totalizzazione dei contributi

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI

Ritorniamo su un argomento già più volte trattato, che tuttavia riscuote elevato interesse, tenuto conto della situazione contributiva di molti iscritti che hanno periodi maturati presso diverse gestioni.

La totalizzazione è un istituto che ha il vantaggio di interessare tutte le casse, e permette anche di utilizzare i contributi versati nella gestione separata INPS.

Per fruire della totalizzazione l’interessato non deve essere già titolare di pensione autonoma anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella nella quale è già stata liquidata una prestazione; è possibile però chiedere la totalizzazione di pensioni dirette se si è titolari di una pensione ai superstiti.

Non deve essere stata richiesta ed accettata la ricongiunzione dei periodi assicurativi: a tal fine è utile ricordare che la ricongiunzione si intende accettata quando sia stato effettuato il primo pagamento dell’onere di ricongiunzione.

Non è, invece, condizione ostativa, aver maturato il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni, se la prestazione non è ancora liquidata.

È possibile valorizzare spezzoni contributivi di qualsiasi durata, anche di pochi giorni soltanto.

La totalizzazione consente di utilizzare i periodi assicurativi – a condizione che non siano coincidenti – al fine di richiedere la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, le pensioni di inabilità ed invalidità, le pensioni indirette.

Il sistema di calcolo è interamente contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate; qualora invece sia maturato il diritto autonomo si mantiene il sistema di calcolo vigente nel fondo interessato.

La prestazione può essere richiesta al raggiungimento dei 66 anni con almeno 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia totalizzata); ovvero indipendentemente dall’età anagrafica con 41 anni di contributi (pensione di anzianità totalizzata).

Per il conseguimento della prestazione, raggiunti i requisiti sopra indicati, è necessario attendere 18 mesi per la pensione di vecchiaia o 21 mesi per quella di anzianità, secondo il principio delle c.d. “finestre mobili”.

Dal calcolo dell’anzianità contributiva sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione: essi saranno valorizzati ai fini del calcolo della prestazione, ma non sono validi per determinare l’anzianità.

La domanda va presentata all’ente pensionistico di ultima iscrizione, con l’indicazione delle gestioni che si intendono totalizzare; il pagamento della prestazione viene eseguito dall’INPS che riceve ogni mese la provvista pro quota dalle gestioni coinvolte.

CNPR applica un coefficiente di neutralizzazione sul calcolo della quota retributiva della pensione in caso di totalizzazione: il coefficiente varia dal 37,89% a 57 anni al 3.53% a 67 anni; e viene dimezzato al compimento dei 70 anni da parte dell’iscritto.

Rispetto al cumulo, che illustreremo in un prossimo intervento, la totalizzazione consente l’accesso alla prestazione ad un’età inferiore rispetto a quella che costituisce la soglia per il pensionamento, nel caso della prestazione di anzianità; ma va ricordato che il calcolo contributivo – se non si sono raggiunti i requisiti in nessuna delle gestioni, può comportare una importante falcidie della pensione.

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