L’obbligo formativo, gli iscritti e le Casse

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI

È più che noto che la normativa sugli ordinamenti professionali ha inserito, fra gli obblighi dei professionisti, anche l’aggiornamento professionale e la formazione continua.

In particolare, per la nostra professione, l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 139/2005 prevede che gli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti, ed effettuino la vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo da parte degli stessi.

La normativa sulla formazione professionale continua si fonda anche sull’art. 7, comma 1, del D.P.R. 137/2012, che dispone esplicitamente che ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell’obbligo costituisca illecito disciplinare.

Lo stesso art. 7, al comma 2, precisa che i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Nell’ambito della normativa primaria sopra ricordata, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato il Regolamento per formazione professionale continua, la cui ultima versione risale al 30 settembre 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del Ministero della Giustizia.

Al di là delle distinzioni e delle riduzioni previste per gli iscritti che abbiano superato la soglia dei 65 anni di età e per gli iscritti al primo anno di professione, l’obbligo generalizzato è di conseguire almeno 90 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 9 in materie c.d. obbligatorie (normativa antiriciclaggio, ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, tecniche di mediazione).

Queste disposizioni hanno dato il via alla proliferazione di eventi formativi accreditati, con il conseguente boom di mercato per gli enti di categoria e non categoriali che organizzano i corsi di formazione; e la crescita esponenziale del mercato della formazione obbligatoria è stata ulteriormente incentivata in misura esponenziale dalla istituzione di elenchi, registri, albi ed abilitazioni gestite da soggetti esterni alla professione: ci riferiamo ad esempio:

  • Al Registro dei Revisori Legali, tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: per conseguire e mantenere l’iscrizione al registro occorrono 20 crediti formativi annuali;
  • All’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell’Interno: per conseguire e mantenere l’iscrizione all’elenco occorrono 10 crediti formativi annuali;
  • All’Elenco dei Gestori della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, tenuto dal Ministero della Giustizia: per conseguire e mantenere l’iscrizione all’elenco occorrono 18 crediti formativi biennali;
  • All’Elenco del Gestori della crisi da sovraindebitamento, tenuto dal Ministero della Giustizia: per conseguire e mantenere l’iscrizione all’elenco occorrono 40 crediti formativi biennali;
  • All’Albo degli Amministratori Giudiziari, tenuto dal Ministero della Giustizia: per conseguire l’iscrizione all’albo occorre aver frequentato e concluso con profitto corsi di formazione post-laurea;
  • All’Elenco degli Esperti Negoziatori per la crisi di impresa, tenuto dalle Camere di Commercio: per conseguire l’iscrizione all’elenco occorre aver frequentato e concluso corsi di formazione della durata di 55 ore;
  • Al Registro dei Revisori della Sostenibilità, tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: per conseguire e mantenere l’iscrizione al registro occorrono 5 crediti formativi annuali;
  • All’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di beni immobili, tenuto dai Tribunali: per conseguire l’iscrizione occorrono 20 crediti formativi;
  • All’Elenco degli Organismi di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: per conseguire e mantenere l’iscrizione occorrono 40 crediti formativi biennali;

L’elenco potrebbe continuare con altri registri ed albi (che qualcuno definisce con amara ironia “albetti”): ma crediamo che possa bastare per dimostrare che gli obblighi formativi da assolvere, anche per il professionista che non abbia incarichi ma che semplicemente voglia candidarsi all’opportunità di averne, costituiscono una grande opportunità di business per chi vende e somministra formazione ed un importante impegno di tempo e risorse anche finanziarie per i professionisti.

In questo mercato, a volte anche un po’oscuro, di enti di formazione, si inserisce la funzione esercitabile dalle Casse di Previdenza: la mission delle casse è naturalmente di esercitare la funzione obbligatoria di previdenza e di svolgere funzioni di assistenza per i propri iscritti.

Le Casse, come è noto, svolgono le proprie funzioni sotto la stretta vigilanza dei Ministeri, e spesso si trovano a fare i conti con i limiti e i confini della funzione assistenziale: il welfare è tradizionalmente inteso come erogazione di servizi e benefici diretti a coprire specifiche necessità, come l’assistenza sanitaria, la protezione in casi di eventi non prevedibili, la erogazione di sussidi e assegni per i casi inabilità, invalidità, handicap.

Ed i fondi che le Casse gestiscono – secondo interpretazione restrittiva – a queste finalità (e solo a queste) devono essere destinati.

Ma da alcuni anni si va affermando il principio di un nuovo welfare, il c.d. welfare attivo, che deve mirare a sostenere le persone nello sviluppo delle proprie risorse, agevolandole nell’avvio e nello sviluppo della propria attività lavorativa, sostenendo la conciliazione lavoro/famiglia ed incentivando le pari opportunità.

In questa linea di moderno welfare attivo si inseriscono a pieno titolo anche le attività che le Casse possono/devono porre in essere per aiutare gli iscritti a conseguire i propri crediti formativi aggiornando le proprie conoscenze ed adempiendo agli obblighi onerosi di mantenimento dell’iscrizione all’Albo ed ai diversi, molteplici elenchi e registri.

Un esempio virtuoso è quello di Cassa Forense, che gestisce una piattaforma di e-learning sulla quale gli avvocati possono seguire corsi on line per acquisire i crediti: la partecipazione ai corsi di questa formazione a distanza è gratuita e fruibile da tutti gli iscritti alla Cassa.

Ecco dunque che la funzione che le Casse possono esercitare in questo mercato affollato di soggetti che propongono formazione diventa centrale: la prestazione assistenziale da offrire agli iscritti, in linea con la mission istituzionale, può, deve estendersi anche a sollevarli dal peso oneroso dei corsi a pagamento; il risultato può essere duplice: da un lato le Casse hanno interesse che la professione si sviluppi e cresca nelle competenze e nella conseguente competitività; dal punto di vista degli iscritti il sollievo da un onere che può rilevarsi pesante sotto l’aspetto finanziario costituisce una vera e propria componente di welfare attivo.

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