Il contenzioso in materia previdenziale

Gli approfondimenti sulla Previdenza di PAOLO LONGONI

Nel nostro Paese risultano, secondo i dati che pubblica il Ministero della Giustizia, circa 2.800.000 giudizi pendenti in materia civile.

Fra questi, oltre 250.000 pendono davanti al Tribunale di Roma, e altri quattro Tribunali (Milano, Napoli, Bari, Santa Maria Capua Vetere) hanno un carico che supera le 100.000 unità.

Le statistiche prodotte dal Ministero della Giustizia indicano anche che in Corte di Cassazione pendono quasi 88.000 giudizi, e che la durata media dei processi civili che arrivano al terzo grado è di circa otto anni e due mesi; a solo titolo di confronto va ricordato che i processi civili in Francia hanno durata media di tre anni e cinque mesi; in Germania, ove i gradi di giudizio sono solo due, la durata media è di un anno e quattro mesi; in Spagna la durata media dei tre gradi di giudizio è di tre anni e quattro mesi.

Non è possibile affermare che la lentezza nel giungere al giudicato definitivo dipenda dal numero dei magistrati in servizio, atteso che i dati indicano la presenza in Italia di 11,5 magistrati ogni centomila abitanti, a fronte della media degli altri Paesi dell’Unione Europea che è di 10,8; è assai più verosimile affermare che i tempi così dilatati dipendano da due fattori concomitanti: l’inefficienza della macchina della Giustizia da un lato, e la incredibile propensione che gli italiani hanno a ricorrere alla Giustizia per regolare le proprie controversie.

Certamente, il ricorso ai Tribunali è anche motivato dall’elevato numero di avvocati che esercitano la professione (oltre 216.000 nel 2024, a fronte di 70.000 in Francia e di 105.000 in Germania) e dalla scarsa o nulla propensione che c’è a ricorrere a procedure alternative come la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato.

Ma c’è anche da rilevare che gli italiani hanno comunque e da sempre l’abitudine di promuovere giudizi su qualsiasi argomento, devolvendo alla fase litigiosa la soluzione delle controversie.

Al centro di questa notevole massa di cause pendenti, spicca il contenzioso in materia previdenziale, che coinvolge l’INPS e le Casse professionali in un numero importante di controversie: sui 2.800.000 giudizi civili pendenti il Ministero della Giustizia indica in 540.000 quelli che hanno contenuto connesso alla materia previdenziale: quasi il 20% del totale.

E – pur non avendo certi i numeri di contenzioso pendente dell’INPS – le Casse sono “assediate” da giudizi promossi in gran numero dai propri iscritti e dai propri pensionati; sulle materie più varie: il riconoscimento di stati di invalidità o di inabilità, il calcolo della pensione, i massimali delle prestazioni, i coefficienti di neutralizzazione, l’applicazione del pro-rata temporis nella determinazione della pensione, l’applicazione dei contributi di solidarietà.

Ed ognuna delle Casse ha la necessità di gestire il proprio contenzioso con appositi uffici, sostenendo spese per la difesa legale e per le soccombenze che vengono pronunciate dai giudicanti; con una dispersione di risorse umane e finanziarie davvero notevole.

Ora, non è certamente qui il caso di trattare la fondatezza delle pretese o delle doglianze che vengono azionate in giudizio contro gli enti previdenziali; ma devono essere sottolineati alcuni comportamenti non perfettamente adamantini di avvocati e studi legali che con una certa dose di spregiudicatezza rastrellano clientela fra i pensionati facendo loro intravedere la possibilità di ottenere rimborsi, riliquidazioni, maggiorazioni di prestazione, interessi e altro.

Andrebbe ricordato che la professione forense è regolata da un Codice Deontologico che (art. 37) indica il divieto di accaparramento di clientela da parte degli avvocati; e nello specifico vieta agli avvocati di acquisire clientela con modalità non corrette, come l’utilizzo di procacciatori o di agenzie, offrendo compensi a terzi per la presentazione di clienti; il Codice Deontologico, inoltre vieta di offrire prestazioni professionali non richieste in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La norma deontologica è diretta a garantire che la l’attività professionale si svolga nel rispetto della dignità della professione e dei principi di correttezza e decoro evitando pratiche scorrette e di pubblicità.

Un altro elemento che viene utilizzato da studi legali “seriali” è quello del patto di quota lite: si induce il cliente, nel caso che occupa, il pensionato, ad accettare la proposizione del giudizio con un accordo che prevede che l’avvocato sia compensato con una quota delle somme che verranno determinate dal Tribunale in favore del cliente stesso; il patto di quota lite, non richiedendo anticipazioni di compensi (peraltro il contenzioso previdenziale è esente da spese di bollo e comporta anticipazioni assai ridotte) stimola il cliente a intraprendere il giudizio, tenuto conto che in caso di soccombenza non dovrà sostenere alcuna spesa.

In realtà il patto di quota lite, vietato fino al 2006, è stato nuovamente dichiarato contrario alla legge con la Legge 247/2012: la ragione del divieto risiede nella necessità di tutelare gli interessi del cliente e di mantenere la dignità e la moralità della professione forense, evitando che l’avvocato diventi parte interessata negli esiti economici del giudizio.

Tuttavia, la stessa Legge 247/2012 ha creato una strana dicotomia: se è vietato il patto di quota lite, è però consentita la libera pattuizione dei compensi dell’avvocato, incluso il calcolo a percentuale sul valore della questione o sul vantaggio che il cliente può trarre dalla causa. Sul punto è intervenuta anche la Cassazione (eh, sì: anche su questo si ricorre alla Giustizia) sancendo che il patto di quota lite è nullo se si determina il compenso dell’avvocato in percentuale proporzionale al risultato conseguito, perché si realizzerebbe indirettamente una cessione del credito litigioso; ma è valido se il compenso dell’avvocato è stabilito come una percentuale su quanto in lite ma non è collegato all’esito della controversia.

Ecco dunque come sugli enti previdenziali “piovono” cause; non si tratta certamente di questioni sempre infondate: anzi, molti dei giudizi trovano accoglimento da parte della magistratura, e le Casse sono costrette a farvi fronte.

Ma, vista la questione, è forse il caso che sulla materia il nostro legislatore provveda ad un intervento che regoli diversamente la definizione delle controversie; magari prendendo ad esempio gli Ombudsman di derivazione anglosassone, organismi indipendenti che hanno il compito di risolvere le controversie in via alternativa rispetto alla Giustizia ordinaria.

Nel nostro Paese esiste già un esempio, e funziona: l’Ombudsman bancario, oggi ridenominato Arbitro delle Controversie Finanziarie, organismo istituito presso la Consob, ha il compito di risolvere le controversie fra clienti ed intermediari finanziari: rivolgersi all’A.C.F. è obbligatorio e la presentazione del reclamo ha un costo di 20 euro; il ricorso può essere presentato in autonomia, on line tramite il portale dedicato della Banca d’Italia; la decisione dell’Arbitro non è impugnabile, ma se le parti non sono soddisfatte della decisione possono rivolgersi al Giudice Ordinario. Quest’ultimo, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, terrà conto del giudicato dell’Arbitro bancario.

Forse, la deflazione dei 540.000 giudizi in materia previdenziale potrebbe giovarsi di un organismo simile: attendiamo fiduciosi.

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