Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI
Con la “ricongiunzione” si unificano e sommano le posizioni assicurative esistenti presso diversi enti previdenziali nell’ente presso cui si sta attualmente versando la contribuzione, per ottenere, utilizzando gli spezzoni contributivi, una unica pensione. Con questo istituto vengono trasferiti i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso un unico Ente, creando così una sola posizione assicurativa; sarà l’Ente presso il quale sono stati ricongiunti i contributi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita nella posizione individuale del lavoratore.
Il trattamento pensionistico terrà conto della contribuzione ricongiunta sia ai fini del requisito per il diritto (anzianità contributiva) che ai fini della misura della pensione stessa. L’istituto è disciplinato dalla legge 29/79 e dalla legge 45/90; queste norme sono applicabili unicamente nel sistema retributivo o misto, ovvero, solo per quei soggetti che alla data del 31.12.1995 potevano vantare l’accreditamento di almeno un periodo previdenziale.
L’istituto è utilizzabile esclusivamente se la contribuzione oggetto di ricongiunzione non ha già dato luogo al diritto autonomo di percepire una pensione.
La ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione, obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto; non possono essere oggetto di ricongiunzione i periodi di lavoro prestati all’estero, le contribuzioni versate all’Enasarco, i contributi versati al Fondo Clero, i contributi versati al Fondo Casalinghe, le contribuzioni versate nella Gestione Separata Inps.
La domanda va presentata all’Ente presso cui si è iscritti al momento della richiesta; sarà quest’ultimo ad attivarsi richiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative.
La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo non siano trascorsi almeno dieci anni dalla precedente domanda e che la stessa venga richiesta presso una gestione diversa da quella cui fu indirizzata la prima domanda.
La ricongiunzione, nella maggioranza dei casi, risulta onerosa: comporta il versamento di una somma calcolata in base all’importo dei contributi da ricongiungere, all’età, ed alla retribuzione dell’istante al momento della domanda.
Semplificando, maggiore è l’importo dei contributi da ricongiungere, l’età ed il reddito del lavoratore, maggiore sarà l’onere della ricongiunzione.
Sulla base di età, anzianità contributiva e reddito del richiedente viene calcolata la “riserva matematica” necessaria per ottenere l’importo della pensione che deve essere erogata tenendo conto degli anni complessivamente maturati. Da tale importo, sottratti i contributi complessivamente versati nelle diverse gestioni rivalutati al tasso annuo composto del 4,5% risulta l’importo da corrispondere per la “ricongiunzione” L’onere di ricongiunzione può essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente, ed è interamente deducibile ai fini fiscali.
In alternativa alle opportunità illustrate, la legge 45/1990 consente la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia raggiunto l’età pensionabile e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione.
Gli iscritti ad una Cassa professionale che abbiano conseguito il diritto ad una pensione di anzianità presso un altro fondo di previdenza possono chiedere a quest’ultimo la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati successivamente al conseguimento della pensione ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione.
La facoltà di ricongiunzione può essere utilizzata anche dai superstiti a condizione che la domanda sia presentata entro i due anni dal decesso dell’interessato, purché la contribuzione oggetto di ricongiunzione sia determinante per il raggiungimento del diritto alla liquidazione del trattamento di pensione.