La dinamica delle normative CNPR sul calcolo delle pensioni

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI

Nel tempo la normativa regolamentare che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha applicato si è evoluta e modificata, aggiustandosi secondo il trend del rapporto iscritti/pensionati e secondo la prospettiva della sostenibilità del fondo.

È forse interessante, oggi, riepilogare le modalità di calcolo che nel tempo sono state utilizzate alla luce dei regolamenti ratione temporis vigenti.

È da dire che, nei primi anni, il gettito dei contributi era solo una parte dell’entrata che la Cassa registrava per alimentare il fondo pensioni: fino al 1985 il gettito era integrato in misura importante dalla quota che era destinata a CNPR dalla vendita ed applicazione delle “Marche comuni previdenziali”, le cosiddette “Marche Cicerone”: al costo unitario di 5.000 lire la marca Cicerone doveva essere apposta sui Bilanci da depositare al Registro delle Società (oggi Registro Imprese); e su ogni bilancio venivano apposte almeno due marche, oltre ad una aggiuntiva per ogni copia che il depositante richiedeva in restituzione. Il gettito dei “Ciceroni” era ripartito per un terzo in favore di Cassa Forense, un terzo in favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti ed un terzo in favore della Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri.

Oltre alle marche previdenziali, c’era un altro obbligo che riguardava soltanto i ragionieri liberi professionisti: sulle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e dell’Autorità Giudiziaria era obbligatorio apporre la marca “Luca Pacioli” dell’importo di 500 lire. Il ricavato della vendita di queste ultime marche era interamente in favore di CNPR.

Si è trattato di un gettito assai interessante, che contribuiva alle entrate della Cassa in ragione di oltre un terzo del totale; e questo gettito, in uno alla bassissima incidenza dei pensionati in rapporto agli iscritti attivi ha consentito l’erogazione (oggi considerata un po’ miope) di prestazioni ben più generose rispetto a quelle degli anni successivi.

L’ammontare dei contributi era fissato nella misura che segue:

–    Fino al 1983 in misura fissa di 81.000 lire pro capite (42,09 euro);

–    Dal 1984 al 1991 in misura fissa di 960.000 lire pro capite (495,80 euro);

–    Dal 1992 in avanti in misura minima di 1.800.000 lire pro capite (929,62 euro) oltre all’8% sull’eccedenza del reddito rispetto al minimale.

Negli anni successivi l’andamento dell’imposizione contributiva ha poi assunto la dinamica odierna, a tutti più nota.

La dinamica del calcolo delle prestazioni, invece, ha seguito l’evoluzione qui riepilogata:

Fino al 1991:

Pensione di vecchiaia a 65 anni con un minimo di 25 anni di contributi;

Metodo di calcolo contributivo (montante individuale capitalizzato al 4,25% trasformato in rendita);

Pensione minima 1.300.000 lire (euro 671,41).

Dal 1992 al 1997:

Pensione di vecchiaia a 65 anni con un minimo di 30 anni di contributi;

Pensione di anzianità con 35 anni di contributi a qualsiasi età anagrafica;

Metodo di calcolo reddituale calcolato in base alla media dei migliori dieci anni degli ultimi quindici.

Dal 1998 al 2003:

Pensione di vecchiaia a 65 anni con 30 di contributi;

Pensione di anzianità fino al 31.12.2000 con 57 anni di età e 35 di contributi; dall’1.1.2001 con 58 anni di età e 35 di contributi; a qualunque età con 40 anni di contributi;

Metodo di calcolo reddituale: fino al 30 giugno 2000 in base alla media dei dodici migliori redditi sugli ultimi diciassette; dall’1.7.2000 media dei migliori quattordici redditi sugli ultimi diciannove; dall’1.7.2003 media dei migliori quindici redditi sugli ultimi venti.

Dal 2003 al 2004:

Pensione di vecchiaia a 65 anni con un minimo di 30 di contributi;

Pensione di anzianità a 58 anni con un minimo di 37 di contributi oppure con 40 anni di contributi a qualunque età.

Dal 2004 al 2013:

Pensione di vecchiaia a 65 anni con un minimo di 30 di contributi;

Pensione di anzianità a 58 anni con un minimo di 37 di contributi oppure con 40 anni di contributi a qualunque età;

Fino al 31.12.2003 calcolo reddituale secondo la media dei redditi degli ultimi 24 anni precedenti il 2004; dall’1.1.2004 metodo contributivo; il calcolo con il metodo misto o contributivo non può essere inferiore all’80% del calcolo fatto con il metodo precedente.

Dal 2013:

Pensione di vecchiaia a 68 anni con almeno 40 di contributi; calcolo misto reddituale/contributivo (reddituale fino al 2003 e contributivo per il periodo successivo con coefficiente di riduzione per il calcolo reddituale fino al 20%);

Pensione anticipata a 63 anni con almeno 20 anni di contributi; calcolo interamente contributivo;

Pensione supplementare a 68 anni senza limite di anzianità contributiva; metodo di calcolo interamente contributivo.

L’esposizione di questo trend evolutivo fa ben comprendere come gli iscritti più giovani siano stati fortemente penalizzati: devono versare contributi più elevati e godono di prestazioni pensionistiche ben inferiori rispetto a quelle di cui hanno beneficiato gli iscritti più anziani, che hanno avuto un calcolo (il reddituale) molto più vantaggioso.

E contemporaneamente, ai fini della equità intergenerazionale, sono oggi abolite quelle prestazioni (le pensioni di anzianità) che hanno costituito fino al 2013 nella maggior parte dei casi nient’altro che una rendita corrisposta a soggetti ancora giovani e perfettamente in grado di svolgere in pieno l’attività professionale.

Ma la lettura di quello che è sopra esposto è anche la fotografia della situazione dell’intero sistema previdenziale del nostro Paese: alla crescita della sostenibilità dei fondi pensione si accompagna lo scivolo delle pensioni verso l’inadeguatezza delle prestazioni.

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