Un po’ di accademia: sugli extra profitti

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI

Una delle fonti di finanziamento previste da parte del Governo nella Legge di Bilancio 2026 consiste nella “tassazione degli extra profitti delle Banche”.

Il gettito servirà, in uno ad incrementi dell’età pensionabile, all’abolizione della finestra di “Quota 103” ed all’eliminazione di “Opzione Donna”, anche a finanziare la spesa pensionistica.

E allora sembra sia il caso di approfondire brevemente la questione dei cosiddetti extra profitti, concetto che assume estrema rilevanza anche nella regolazione dei mercati.

C’è da premettere che, ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, l’unico scopo delle società rimane quello lucrativo: ma in quale misura esso può essere vincolato dall’esterno mediante la tassazione degli extra profitti?

Questi ultimi si manifestano quando un’impresa è in grado di generare ricavi derivanti da un vantaggio competitivo – come ad esempio la detenzione di una posizione monopolistica, o il collocamento in un mercato non concorrenziale – che consente all’impresa stessa di determinare i prezzi in misura tale da generare una rendita monopolistica.

Ma in anni recenti si è affermata una ulteriore accezione di extra profitto, riferita a profitti eccezionalmente elevati dovuti a situazioni di congiuntura economica e circostanze straordinarie: ad esempio la crescita dei costi dell’energia (ribaltata in maniera più che proporzionale dalle imprese produttrici di energia sui consumatori) o la variazione dei tassi di interesse (trasformata in un costo del credito maggiore rispetto all’aumento del costo del denaro).

In questa visione, gli extra profitti sarebbero da considerare “non meritati” poiché derivano da eventi esogeni dei quali l’impresa ha approfittato e non da meriti organizzativi o manageriali.

L’Associazione Bancaria Italiana ha recentemente tenuto a ricordare che non si può parlare, nel nostro Paese, di extra profitti bancari, poiché il settore è fortemente concorrenziale e non si configurano monopoli; ma questa eccezione non sembra meritevole di attenzione, perché diretta a valorizzare soltanto la prima definizione di extra profitto, e non la seconda.

Ad ogni modo, il concetto corrente di extra profitto contiene soprattutto una valutazione politica che lo assimila una rendita immeritata che genera problemi di giustizia redistributiva e sociale, in nome dei quali se ne propone la tassazione.

Volendo trascurare le teorie economiche (che, tutte, giustificano gli extra profitti come componente della ricerca, appunto, da parte dell’impresa, della maggiore efficienza economica possibile) è il caso qui di rammentare che negli anni più recenti è andata affermandosi la teoria per la quale l’impresa non può tendere soltanto a massimizzare il proprio profitto, ma deve farsi carico delle esigenze della democrazia, associando allo scopo lucrativo il perseguimento del bene comune che include anche e soprattutto il benessere di tutti gli stakeholder: parliamo della c.d. “responsabilità sociale di impresa”; il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, ad esempio, testualmente definisce “il successo sostenibile come l’obiettivo che guida l’azione dell’organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder”.

Ed ecco dunque che lo Stato interviene: ad imporre obblighi, controlli e responsabilità ed anche a richiedere un contributo (la tassazione) a chi ha goduto di vantaggi non ordinari e non derivanti da proprie abilità e capacità gestionali.

In passato ed in tutto il mondo occidentale si è assistito a fenomeni di applicazione di tassazione straordinaria a carico delle imprese: si pensi alla sovra tassazione delle industrie estrattive (in Australia, Norvegia, Regno Unito) o a quella delle imprese che hanno assunto la gestione privatizzata di servizi pubblici (Regno Unito e Norvegia) o infine alla maggior tassazione imposta alle imprese energetiche (tassa Pan europea di cui al Regolamento UE 1854/2022).

Nel settore bancario già diversi Paesi hanno introdotto la sovra tassazione: Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania; e proverbiale negli annali dell’economia è la sovra tassazione che fu imposta nel Regno Unito dal Governo guidato da Margaret Thatcher (Finance Act del 1981).

Lo spirito di tutte queste disposizioni e di queste misure straordinarie è sempre di finanziare la spesa pubblica senza incrementare l’onere fiscale a carico dei cittadini; ma sempre si tratta di disposizioni che hanno finalizzato il maggior gettito ad un obiettivo specifico.

In particolare, molto interessante è la Legge 38/2022 promulgata in Spagna sulle “prestaciones patrimoniali publicas no tributarias” che ha imposto alle istituzioni finanziarie di versare un contributo alle casse dello Stato per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Con la disposizione in questione è stata data anche una definizione costituzionalmente orientata al prelievo, definendone il contenuto ed i limiti.

Ma occorre anche sottolineare che tutti i provvedimenti adottati nei Paesi citati espongono una finalità precisa cui destinare il gettito straordinario da sovra tassazione; purtroppo, nel nostro Paese non sembra sia così; o almeno non è ancora così: le somme derivanti dalla tassazione degli extra profitti sono destinate genericamente a finanziare il bilancio dello Stato.

E ciò pone due distinte perplessità: l’intervento coattivo dello Stato appare come un prelievo non correttamente giustificato, se non da principi poco sostenibili di “giustizia redistributiva”; e inoltre sembra voler introdurre un (pericoloso) strumento dirigistico di controllo politico sulle banche private.

Il nostro Governo ed il nostro Parlamento sono perfettamente in grado di legiferare nell’interesse generale e nel rispetto di tutti i principi dell’ordinamento: ma dare una disciplina organica e strutturata al prelievo sui sovra profitti, magari seguendo l’esempio spagnolo, potrebbe essere rassicurante sulla tenuta della disposizione nel tempo.

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