di FEDELE SANTOMAURO*
Dal 10 ottobre 2025, datori di lavoro, committenti e professionisti – tra cui commercialisti, avvocati e consulenti – devono informare lavoratori e clienti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nei processi decisionali e gestionali che incidono sul rapporto di lavoro.
L’obbligo è introdotto dalla Legge 9 ottobre 2025, n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), in vigore dal 10 ottobre 2025, e si innesta nel quadro del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (“Decreto Trasparenza”, attuativo della Direttiva UE 2019/1152).
L’obbligo di informare sull’uso dell’IA
Ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 132/2025, il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella gestione del rapporto di lavoro, nei casi e con le modalità previste dall’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997.
L’obbligo sorge quando l’IA è impiegata per fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonché per la sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Per i rapporti instaurati dal 10 ottobre 2025, l’informativa deve essere fornita prima dell’inizio dell’attività lavorativa, unitamente agli altri documenti previsti dalla disciplina sulla trasparenza delle condizioni di lavoro (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 152/1997).
Se l’intelligenza artificiale viene introdotta successivamente all’assunzione, l’obbligo informativo dovrà essere assolto almeno 24 ore prima dell’uso dei sistemi di IA nella gestione dei rapporti di lavoro.
Rapporti di lavoro ai raggi X
Il nuovo adempimento amplia le cosiddette “informazioni digitali” già previste dal D.Lgs. n. 104/2022, secondo cui i datori di lavoro e i committenti devono fornire ai lavoratori:
1. Informazioni di base: elementi essenziali del rapporto (orario, retribuzione, luogo di lavoro, ecc.);
2. Informazioni digitali: presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 1-bis, D.Lgs. n. 152/1997);
3. Informazioni estere: nel caso di prestazioni lavorative all’estero.
Tali informazioni devono essere rese per iscritto, in formato accessibile, conservate e tracciabili, con prova di ricezione da parte del lavoratore (art. 1, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 152/1997).
L’informativa sull’uso dell’IA rientra quindi tra le informazioni digitali obbligatorie, dovute solo se l’intelligenza artificiale è effettivamente utilizzata nei processi decisionali o di monitoraggio.
Come adempiere
L’informativa deve essere chiara, trasparente e in formato strutturato, leggibile da dispositivo automatico (art. 1-bis, comma 3, D.Lgs. n. 152/1997).
Il datore di lavoro o il committente deve inoltre fornire le stesse informazioni alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o unitarie (RSU), e, in loro assenza, alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Esempio pratico: se un software per la gestione delle risorse umane impiega algoritmi di IA per attribuire turni o mansioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo trasparente ai lavoratori le logiche di funzionamento, le finalità e i criteri decisionali del sistema (art. 1-bis, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 152/1997).
IA già in uso e nuovi utilizzi
Per i rapporti di lavoro già in corso al 10 ottobre 2025, l’obbligo informativo sorge solo in caso di nuove assunzioni o nuovi conferimenti di incarichi.
Tuttavia, i lavoratori già in forza hanno diritto di ricevere le informazioni sull’uso dell’IA e possono richiederle per iscritto, direttamente o tramite RSA/RSU. Il datore di lavoro o committente deve rispondere entro 30 giorni (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 152/1997).
Nel caso in cui l’IA venga introdotta dopo il 10 ottobre 2025, l’informativa deve essere inviata a tutti i lavoratori, anche già assunti, almeno 24 ore prima dell’attivazione del sistema (art. 11, Legge n. 132/2025).
Sanzioni e vigilanza
In caso di mancato adempimento, si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, richiamato dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 152/1997, con sanzioni da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore interessato.
La vigilanza è affidata agli Ispettorati Territoriali del Lavoro (INL), ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004.
Conclusione
La trasparenza algoritmica diventa parte integrante della governance dei rapporti di lavoro, estendendo ai sistemi di intelligenza artificiale gli obblighi già previsti per gli strumenti digitali.
Professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni dovranno adeguare policy, contratti e informative interne, per garantire una gestione responsabile e conforme all’evoluzione normativa in materia di IA e diritti dei lavoratori.
