Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI
Abbiamo già trattato in interventi precedenti la Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Dotare di un sistema di contabilità Accrual unico il settore pubblico”.
E abbiamo formulato anche qualche critica sull’obbligo che incombe anche alle Casse di Previdenza di adeguare i propri sistemi contabili ai principi Accrual.
Ormai siamo vicini alla scadenza del primo obbligo che deriva dalla Riforma: il rendiconto dell’esercizio 2025 dovrà essere redatto (oltre che secondo gli schemi attualmente in uso) anche elaborando uno Stato Patrimoniale secondo i Principi Contabili ITAS.
Se l’obbligo che ricade sugli enti del settore pubblico ed anche sulla Casse è soltanto di redigere un documento “sperimentale”, bisogna comunque essere pronti.
Va ricordato che la Ragioneria Generale dello Stato ha istituito un portale specifico per la formazione degli operatori degli enti, al quale è possibile accedere per seguire i moduli specifici sui diversi principi e sul quadro concettuale; ma è certo che la rappresentazione delle Attività, Passività e Patrimonio Netto secondo i principi ITAS non si presenta semplice; nemmeno per quegli enti, come le Casse, che utilizzano già uno strumento contabile economico-patrimoniale.
In questo breve intervento intendo soffermarmi sulla prima criticità: l’inventario delle immobilizzazioni materiali e la loro valutazione secondo i criteri stabili nel principio contabile ITAS 4.
Secondo il principio citato sono compresi fra le immobilizzazioni materiali:
- I fabbricati militari
- Le infrastrutture
- Le immobilizzazioni risultanti da accordi per concessione di servizi
- Gli immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile nonché quelli demaniali
- Le attività biologiche (piante, animali viventi)
- Le attività del patrimonio culturale
- Le immobilizzazioni materiali utilizzate per mantenere e sviluppare riserve o diritti.
Mentre non si applica l’ITAS 4 (ma si applicano altri principi) per:
- I beni in leasing
- La produzione agricola
- Le immobilizzazioni destinate alla vendita
Nel caso delle Casse non saranno reperiti beni demaniali, ovviamente; ma sicuramente ci saranno beni che, in quanto parte del patrimonio indisponibile, non sono attualmente censiti nello Stato Patrimoniale; ad esempio, l’immobile destinato a sede dell’ente.
Ebbene, nello Stato Patrimoniale secondo ITAS 4 anche il patrimonio indisponibile dovrà essere censito e sottoposto a valutazione: istituendo però nel Patrimonio Netto una Riserva indisponibile di pari importo che ne sterilizzi il valore.
I beni (tutti) andranno sottoposti ad un criterio valutativo che:
- Distingua i fabbricati dal terreno di sedime
- Determini l’ammortamento accumulato degli esercizi precedenti
Ed assegni ai beni stessi un valore in alternativa scelto fra:
- Il prezzo di acquisto maggiorato degli oneri accessori
- I costi di smantellamento e demolizione qualora l’ente sia a ciò obbligato
- Il costo di realizzazione o di costruzione
- Il valore di mercato o il valore d’uso
Se l’ente opera specifica scelta, l’iscrizione può aver luogo secondo il principio del fair value.
Va detto che non deve (non può) essere adottato un unico criterio per tutti i beni, ma deve essere precisato per ogni bene o categoria di beni quale sia il criterio prescelto.
E poiché i beni da censire comprendono anche i beni e le attività culturali, si comprende con estrema facilità quanto complessa sia la fase di censimento e valutazione che deve essere svolta.
Si tratta di un lavoro complesso e di una sfida operativa che deve impegnare le strutture degli enti al più presto; anche in considerazione della circostanza che, a partire dal 2076, la contabilità Accrual dovrà funzionare a regime e non più in fase sperimentale.
