La regolarità contributiva del professionista nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI

All’interno del Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2026 è contenuto l’art. 129, comma 10 che disciplina il pagamento dei compensi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica della regolarità fiscale e contributiva del professionista.

Se dal punto di vista delle Casse previdenziali questa misura può apparire come opportuna, è però necessario fare alcune osservazioni: anzi tutto, la norma presenta diverse incertezze sotto il profilo della sua applicabilità; per le imprese, infatti, esiste da tempo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed il documento unico di regolarità fiscale (DURF).

Il DURC consiste, in estrema sintesi, nella attestazione da parte degli enti di previdenza obbligatoria sulla regolarità dei pagamenti dei contributi per i propri lavoratori dipendenti. Nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge che lo istituì il DURC viene descritto come documento finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive; a partire dal 2005 è obbligatorio esibirlo in tutti gli appalti e subappalti pubblici e nelle opere private soggette a concessione edilizia, oltre che per le attestazioni SOA; a partire dal 2009 è stato esteso l’obbligo a tutte le imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto anche al di fuori dell’ambito dell’edilizia, fatta esclusione per gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti.

E dunque l’estensione del DURC ai professionisti avrebbe ragion d’essere soltanto nel caso di soggetti che hanno in forza lavoratori dipendenti; nella norma, per come formulata, resta del tutto non chiaro se si parla di regolarità contributiva assimilabile al DURC, ovvero se l’accertamento di regolarità deve essere esteso alle posizioni personali dei singoli professionisti nei confronti della propria cassa: e se c’è incertezza, si troverà difficoltà nella applicazione pratica.

Il DURF, invece, segue tutt’altro percorso: è un certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità dell’impresa nel pagamento di imposte, tributi e ritenute.

È un documento obbligatorio per le imprese appaltatrici o subappaltatrici per importi superiori alla soglia dei 200.000 euro, e viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate attravreso il canale dell’Area Riservata dell’impresa richiedente.

Può essere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate se:

  • L’impresa è in attività da almeno 3 anni;
  • È in regola con gli adempimenti dichiarativi;
  • Ha eseguito negli ultimi 3 anni versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dei ricavi (a titolo di IVA, Imposte Dirette, Ritenute);
  • Non siano in corso iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000 euro.

Ne consegue che, se oggi un lavoratore autonomo – professionista richiedesse il DURF l’Agenzia gli risponderebbe che non ha i requisiti per ottenerlo, non essendo soggetto che ricade nell’ambito del reddito di impresa.

Un altro importante punto oscuro riguarda l’entità dei compensi che renderebbero obbligatorio il documento di regolarità: se per le imprese la soglia è di 200.000 euro, per i professionisti quale sarebbe? Né è precisato in alcun modo il limite minimo di irregolarità che impedirebbe il rilascio: la norma, per come scritta, impedirebbe il pagamento dei compensi anche a fronte di irregolarità minime o puramente formali.

Forse il Legislatore ha dimenticato che nei confronti di tutti i percipienti di pagamenti da parte della pubblica amministrazione esiste già l’obbligo di preventivo interpello ex art. 48 bis, D.P.R. 602/73, in virtù del quale in caso di pagamenti superiori a 5.000 euro se esistono scoperti per ruoli esattoriali il pagamento deve essere fatto in favore dell’Agenzia Entrate – Riscossione. E si tratta di una norma che funziona da perfetto deterrente per i contribuenti (imprese, professionisti, lavoratori autonomi) che contrattano con la Pubblica Amministrazione.

Si tratta di una norma che, se vista in un primo momento come positiva dalle Casse, è scritta male, è imprecisa ed è foriera di generare conflitti e incomprensioni e risulta allo stato inapplicabile.

L’auspicio è che sia ritirata.

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