Libere professioni e casse privatizzate – 1

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI

Facciamo un lavoro di riepilogo sul mondo delle libere professioni regolamentate in Albi e sulle Casse Previdenziali dei liberi professionisti; ci occupiamo delle professioni “ordinistiche”, quelle regolamentate come enti di diritto pubblico, che raccolgono i professionisti iscritti in un albo.

È bene ricordare infatti che un “ordine” è costituito dai professionisti ad esso appartenenti perché iscritti in un “albo”, e l’esercizio di attività professionale che presuppone l’iscrizione ad un ordine configura un reato (art. 348, c.p.): ma esistono anche associazioni libere che possono istituire “albi” in ambito privatistico, ed esistono albi senza ordine (ad esempio quello dei promotori finanziari); mentre non può esistere un ordine senza albo.

Ed anzi, senza albi: ad esempio, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri contiene in sé l’Albo dei Medici Chirurghi e l’Albo degli Odontoiatri.

In Italia gli ordini professionali riconosciuti dalla legge, per accedere ai quali è necessario un percorso unitario di studi (diploma o laurea) e in alcuni casi un esame di stato di abilitazione sono in ordine metodologico e di attuazione:

1) area giuridica:

  • il Consiglio nazionale del notariato, quale federazione dei “Collegi notarili” ai sensi della legge n. 89/1913;
  • l’Ordine nazionale forense, quale federazione degli ordini degli avvocati, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, ora modificato con legge 31 dicembre 2012 n. 247, che richiede in parte provvedimenti di attuazione;
  • l’Ordine nazionale dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, (artt. 201 e ss.);

2) area tecnica:

  • il Consiglio nazionale degli ingegneri, ai sensi della legge n. 1395/1923, R.D. n. 2537/1925, D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
  • il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (ex Consiglio nazionale architetti), ai sensi della legge n. 1395/1923, che ha assunto la sua attuale denominazione ai sensi del D.P.R. n. 328/2001;
  • il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, ai sensi del R.D. n. 2248/1929, e della legge 7 gennaio 1976, n. 3, così come modificata e integrata dalla legge 10 Febbraio 1992, n. 152;
  • il Consiglio nazionale dei geologi, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
  • l’Ordine dei tecnologi alimentari, ai sensi della legge 18 gennaio 1994, n. 59;
  • il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 e del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
  • il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275;
  • il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati, ai sensi R.D. 25 novembre 1929, n. 2365 e della legge 28 marzo 1968 n. 434 così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 51.
  • il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, ai sensi della legge 6 giugno 1986, n. 251;

3) area sociosanitaria:

  • la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233;
  • la Federazione nazionale ordini veterinari italiani, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;
  • la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233;
  • il Consiglio nazionale dei chimici, ai sensi del R.D. del 1º marzo 1928, n. 842, della legge 25 aprile 1938, n. 897, del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Con la legge 11 gennaio 2018 n.3 questo ordine ha avuto una trasformazione ed è stata istituita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;
  • l’Ordine nazionale dei biologi, ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396;
  • l’Ordine nazionale degli psicologi, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  • l’Ordine degli assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84;
  • la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, ai sensi della legge del 31 gennaio 2018, n. 3;
  • l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con la relativa Federazione Nazionale, ai sensi della legge 11 gennaio 2018 n. 3;
  • l’Ordine delle Ostetriche con la relativa Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica[12]ai sensi della legge 11 gennaio 2018 n. 3;
  • la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione sanitaria di Fisioterapia, ai sensi della legge 08 settembre 2022 n. 183.

4) area economico-sociale:

  • l’Ordine nazionale degli attuari, ai sensi della legge 9 febbraio 1942, n. 194;
  • l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, formato dalla fusione degli ex Ordine dei dottori commercialisti D.P.R. nn. 1068 e 1067 del 1953 e dell’ex Collegio dei Ragionieri, R.D. 28 marzo 1929 n. 588 e successivamente dal D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, diventato poi il nuovo albo unificato previsto dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
  • l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, che ai sensi della legge 1081 del 1964 e della legge 11 gennaio 1979, n. 12 non prevedeva l’obbligo della laurea, ma solo di un qualsiasi diploma di scuola media superiore, leggi modificate infine nel 2007 con l’obbligo della laurea triennale;
  • l’Ordine nazionale dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, (suddiviso negli elenchi professionisti e pubblicisti) che in verità non prevede l’obbligo del possesso della laurea;
  • Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, ai sensi della legge 22 dicembre 1960, n.1612;
  • L’Ordine nazionale dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, ai sensi della legge 15 aprile 2024, n. 55.

5) area turistico-sportiva:

  • Il Collegio nazionale delle guide alpine, ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e della legge 8 marzo 1991, n. 81;
  • Il Collegio nazionale dei maestri di sci, ai sensi della legge 8 marzo 1991, n. 81.

È infine da ricordare che, nonostante la tendenza generale sino al 2012 sia di riconoscere sempre più professioni organizzate, alcuni ordini professionali sono stati invece aboliti, ad esempio quello che comprendeva gli Agenti di cambio, soppresso nel 1998.

Ma diverse professioni “non ordinistiche” stanno da tempo lavorando per ottenere il riconoscimento di Albo ed Ordine: pendono proposte di legge per la formazione degli Albi di Musico terapeuti, Esperti in medicine integrate ed olistiche, Nutrizionisti, Criminologi, Bibliotecari, Statistici, Organizzatori professionali, Pubblicitari, Professionisti della comunicazione, Personal Trainers, Professionisti del digitale, Amministratori di condominio.

(1 – segue)

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