Più armi nelle mani del Fisco

Più armi a disposizione del fisco. Con Agenzia delle entrate e Guardia di finanza che si muovono sempre più a braccetto anche se restano differenti modalità operative. Questo l’effetto delle misure contenute nel collegato fiscale (di 124/2019) e nella legge di Bilancio (n. 160/2019) che attribuiscono nuovi poteri e funzioni ad entrambi gli organismi, proseguendo in un filone normativo iniziato con la manovra del 2019. Più nel dettaglio il legislatore prosegue quella tendenza sulla base della quale alle fiamme gialle vengono ampliati poteri, prerogative e funzioni che in passato erano rimaste di esclusiva priorità dell’Agenzia delle entrate, come ad esempio, nel caso dell’accesso all’archivio dei rapporti finanziari. Al tempo stesso il legislatore si preoccupa di parificare la Guardia di finanza all’Agenzia delle entrate nel momento in cui vengono inserite nell’ordinamento nuove attribuzioni o nuovi compiti investigativi come nel caso, tanto per fare un esempio concreto, dell’utilizzo dei dati contenuti nelle fatture elettroniche. Questa sostanziale parificazione nelle funzioni e nelle attribuzioni dei due organismi deve essere letta con attenzione e interpretata con altrettanta cura anche perché nonostante tutto, rimangono diversi distinguo nell’operato dei due enti pubblici. E probabile che fra le intenzioni del legislatore vi sia anche quella di rendere sempre più snella, da punto di vista procedurale, ed efficace, dal punto di vista dei risultati da conseguire, la lotta all’evasio- ne fiscale. Nonostante tali assimilazioni e nuovi punti di contatto, da un punto di vista strettamente operativo, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza continuano a essere considerati come organismi autonomi con limitate possibilità di interazione e di azione comune. Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, alle nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 682 e 686) in relazione alle attività di selezione ed analisi del rischio. Dopo aver analiticamente descritto le nuove procedure e le nuove modalità di accesso e interazione dei dati dell’anagrafe tributaria ai fini delle attività di attribuzione del rischio di evasione, la disposizione in commento si chiude specificando che anche la Guardia di finanza potrà utilizzare i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui la stessa è titolare. Dalla lettura complessiva di tali disposizioni emerge dunque che pur partendo da una posizione comune costituita dall’archivio dei rapporti finanziari, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, continueranno ad agire separatamente, giungendo a conclusioni diverse e magari anche opposte, in relazione al profilo di rischiosità fiscale di uno stesso contribuente. Tale considerazione è la logica conseguenza del fatto che ognuno di due organismi proseguirà nella procedura di attribuzione del rischio fiscale sulla base delle informazioni presenti nelle ulteriori banche dati di cui dispongono che, almeno in buona parte, potrebbero anche essere diverse. Logica vorrebbe che almeno la prima fase (quella relativa alla selezione delle posizioni dei contribuenti sulla base delle risultanze dell’archivio dei rapporti finanziari) venisse condotta a livello unitario fra i due organismi, tenuto conto anche della necessità di acquisire il parere preventivo del Garante della privacy circa specifiche limitazioni e modalità di esercizio dei diritti e le misure adottate a tutela delle libertà degli interessati. È probabile però che in concreto ognuno dei due organismi (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) finiranno per operare in maniera distinta e autonoma innescando procedure di selezione ed analisi del rischio del tutto differenti. La stessa cosa potrebbe ripetersi in relazione all’utilizzo dei file delle fatture elettroniche previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 124/2019. Anche in questa specifica disposizione Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, sono state assimilate dal legislatore per ciò che attiene l’utilizzo di tali informazioni ai fini delle attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali. E probabile però che anche in questo caso, pur partendo da un denominatore comune (i dati contenuti nelle fatture elettroniche) i due organismi effettuino analisi del rischio autonome fra loro con la possibilità di giungere a risultati diversi ed opposti.

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