Processo telematico a senso unico

ll processo tributari otelematico (Ptt), attualmente caratterizzato da un regime di facoltativitĂ , si avvicina gradualmente alla previsione dell’obbligo di utilizzo delle procedure telematiche per l’instaurazione della controversia tributaria nonchĂ© per l’incardinamento del relativo processo presso le Commissioni tributarie. Il momento qualificante in cui si effettua la scelta del rito è la notifica del ricorso o del gravame alla controparte. Vediamo nel dettaglio. Qualora la parte ricorrente scelga di seguire il rito telematico (Dm Economia 163/2013) dovrĂ  notificare l’atto di impugnazione alla controparte tramite la posta elettronica certificata (Pec), in base all’articolo 16-bis, comma 3 del Dlgs 546/1992. Se invece la scelta ricade sul metodo analogico tradizionale (cartaceo) si dovrĂ  notificare l’atto (articolo 16) tramite posta raccomandata A/R in plico aperto senza busta, consegna diretta o con ufficiale giudizi ario. Dal combinato delle due disposizioni si evince che qualora, ad esempio, si notifichi il ricorso via Pec non ci si può costituire in giudizio secondo il rito cartaceo e viceversa Tale comportamento potrebbe essere colpito da una sanzione processuale d’inammissibilitĂ  per inesistenza giuridica o nullitĂ  dell’azione proposta in quanto non conforme al modello legale di riferimento (articolo 16 o 16-bis). La scelta del rito telematico, effettuata la notifica a controparte, prevede la costituzione in giudizio tramite il Sistema informativo giustizia tributaria (Sigit) – piattaforma web, accessibile dal sito www.giustiziatributaria.gov.it – attraverso cui viene trattata invia telematica qualsiasi tipo di attivitĂ  relativa all’amministrazione della giustizia tributaria Ciò costituisce una peculiariatĂ  rispetto ai processi telematici delle altre giurisdizioni in quanto lo rende accessibile in ogni tempo e da ogni luogo, non necessitando di alcun software ma solo di una connessione internet ed essendo basato su un sistema di upload (caricamento) e non di download (scaricamento). Dopo aver effettuatola procedura di registrazione si diventa utenti profilati del Sistema e si possono utilizzare gli applicativi per il deposito degli atti (Ptt) e per la consultazione del fascicolo informatico (Telecontenzioso), entrambi accessibili con le medesime credenziali rilasciate in fase di registrazione (user id e password),In futuro, probabilmente, sarĂ  realizzato – come preannunciato dai vertici istituzionali – un unico applicativo che consentirĂ  di effettuare ambedue le attivitĂ . Va precisato che non è possibile consentire alle parti che utilizzano il rito cartaceo di visualizzare gli atti depositati telematicamente dalla controparte in quanto ciò violerebbe il disposto del Dpr 115/2002 ossia il Testo unico spese di giustizia (Tusg) che al titolo IV, in relazione ai diritti di copia (comma 1-quater), stabilisce che « il diritto di copia senza certificazione di conformitĂ  non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi». Evidente la ratio legis di incentivare l’utilizzo delle procedure telematiche.

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