Concordato, i costi si imputano alla fine

Le regole contabili da applicare in caso di ristrutturazione del debito in seguito a procedura concorsuale sono state inserite, quale nuovo emendamento applicabile dal bilancio dell’esercizio 2017, all’interno del documento Oic 19 e contengono novità interessanti, soprattutto per le imprese che non applicano il criterio del costo ammortizzato. Un passaggio innovativo sensibile riguarda la contabilizzazione dei costi di transazione, che nelle procedure di ristrutturazione concorsuale del debito rappresentano un elemento di ammontare rilevante (pensiamo, ad esempio, ai costi professionali in un concordato preventivo). Infatti, in base al nuovo paragrafo 73C del documento, le imprese che non applicano il criterio del costo ammortizzato imputano i costi di transazione in un’unica soluzione nell’esercizio in cui si manifesta il provento finanziario derivante dalla riduzione del debito, e a diretta riduzione di quest’ultimo. In pratica viene modificata, rispetto al passato, la gerarchia di due postulati del bilancio: la competenza e la correlazione costi-ricavi. Mentre nel passato prevaleva la competenza, e quindi si poteva avere nell’esercizio X l’imputazione dei costi di transazione in quanto maturati e nell’esercizio X 1 il provento da riduzione del debito (supremazia della competenza sulla correlazione costi-ricavi), a partire dal 2017 i costi maturati nell’esercizio X vanno sospesi (risconti attivi) e imputati nel conto economico dell’esercizio X 1 a diretta riduzione del provento finanziario da riduzione del debito (prevalenza della correlazione costi ricavi sulla competenza). A questo puntosi pone l’ulteriore problema delle procedure di ristrutturazione del debito avviate, poniamo nel 2017, con costi professionali maturati nello stesso anno, a fronte del fatto che alla data di redazione del bilancio (marzo 2018) la procedura ancora non è stata definitivamente approvata. In questo caso, per nulla infrequente, si potrebbe avere un esito negativo conosciuto solo dopo la redazione del bilancio e in quel caso i costi sopportati sarebbero stati rimandati al 2018 senza imputazione a riduzione del provento da riduzione, posto che la procedura non viene approvata. Il rispetto del principio di prudenza potrebbe essere manifestato tramite un opportuno accantonamento a un fondo rischi. Così verrebbe rispettato l’imperativo di imputare i costi di transazione solo nell’esercizio in cui si manifesta il provento, e, allo stesso tempo, ove non si avesse mai tale provento, la competenza sarebbe rispettata tramite l’accantonamento. Il fondo rischi potrebbe essere eliminato con la procedura di utilizzo diretto del risconto attivo. Sul piano fiscale, per le società che applicano la derivazione rafforzata, non vi è dubbio che l’imputazione dei costi di transazione a riduzione del provento finanziario da riduzione del debito sia riconosciuta anche fiscalmente poiché stiamo parlando di classificazione e imputazione temporale del costo, elementi chiave della stessa derivazione rafforzata.

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