Stop fiscale ad ampio raggio

Stop agli adempimenti tributari nella «zona rossa». Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, firmato lunedì sera, vengono sospesi gli adempimenti tributari scadenti nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti che si trovano nelle c.d. «zone rosse» a seguito dell’emergenza conseguente al coronavirus. I contribuenti interessati. Per comprendere l’esatto campo di applicazione della disposizione qui esaminata, è necessario individuare correttamente coloro per i quali la sopra menzionata sospensione. Dal punto di vista soggettivo, la stessa riguarda sia i contribuenti persone fisiche (art. 1 co. 1 del decreto) residenti o con sede operativa nella c.d. «zona rossa», che i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 1 co. 2) con sede legale od operativa nel medesimo contesto geografico. Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, la norma richiama l’elenco degli 11 comuni contenuti nell’allegato 1 al dpcm, del 23 febbraio scorso; ovvero per la Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, e per il Veneto il comune di Vo’. Si deve sottolineare come il criterio di individuazione non si limiti alla sola sede legale, valorizzando anche, e alternativamente, il concetto di sede operativa: non è però chiaro se con tale ultima locuzione si intenda ricomprendere una qualsiasi unità locale (per es.: un deposito), oppure se debba darsi una lettura restrittiva, limitandosi alle unità di carattere operativo (per es.: uffici). Bisogna altresì rilevare come dalla definizione dei soggetti ammessi, siano al momento esclusi gli studi professionali ricadenti nelle zone rosse per la generalità dei clienti nei cui confronti prestano assistenza: è indubbio che l’attività di assistenza professionale risulta seriamente compromessa per coloro che la esercitano in uno dei comuni dell’allegato 1 prima citato e ciò, a prescindere dalla sede legale od operativa del cliente assistito. L’ambito oggettivo. La sospensione riguarda i termini dei versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi le quelli derivanti da cartelle di pagamento e quelli dell’art. 29 dl n. 78/2010. Viene inoltre specificato che anche i sostituti d’imposta (art. 1 co.3) non operano le ritenute alla fonte per il periodo di vigenza della sospensione. Vi è perciò una sospensione «ad ampio raggio» che coinvolge una molteplicità di adempimenti; a titolo d’esempio, quali il versamento di tributi, imposte e ritenute, la presentazione della liquidazione periodica Iva, l’invio delle fatture elettroniche allo Sdi, l’invio dei corrispettivi telematici, la comunicazione al committente dei versamenti di ritenute effettuate per i lavoratori impiegati in un appalto. Inoltre viene anche richiamato l’art. 12 del digs n. 159 del 2015, secondo cui «[…] relativamente alle stesse entrate» opera anche «la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212». Inoltre, sempre in tema di sospensione, è previsto al co. 3 dell’art. 12 appena richiamato, che per nel periodo di moratoria l’agente per la riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento. Sarebbe inoltre opportuno chiarire se sono interessati dalla sospensione alcune vicende che non rappresentano veri e propri adempimenti tributari o termini processuali in senso stretto, quali ad esempio, l’adesione agli avvisi di accertamento. Dando tuttavia un’interpretazione estensiva, si potrebbe arrivar
e comunque a far rientrare anche questi termini tra quelli sospesi. La finestra temporale. La sospensione dai versamenti e dagli adempimenti è prevista per quelli che scadono dal 21 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020: bisogna quindi prestare attenzione alla data di scadenza dell’adempimento e controllare che lo stesso ricade nell’arco temporale appena ricordato, mentre allo stato attuale, risulta più problematica la lettura del co. 4 dell’articolo 1 del decreto, in cui si stabilisce che «gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Infatti, se sembrano non esservi incertezze per quanto attiene ai versamenti, sembra illogico unificare tutti i possibili altri adempimenti sospesi per l’emergenza «corona virus» in un’unica data, atteso che m questi ultimi casi, non vi sono esigenze di gettito che richiederebbero il rispetto di un termine unico, così perentorio. Pertanto sarebbe sicuramente da accogliere con favore una misura che scagliona tutti gli altri adempimenti fiscali sospesi diversi dai versamenti, in un periodo di tempo più ampio, consentendo ai soggetti interessati, di riprendere gradualmente la propria attività lavorativa al fine di riallinearsi in termini di compliance fiscale: tale ultima considerazione assume un maggior valore alla luce anche di quanto scritto nell’affermazione tecnica secondo cui, la natura infraannuale della sospensione dei versamenti non pregiudica il gettito erariale.

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