Società tra professionisti escluse dalla compilazione

Quando per l ‘ attività prevalente risulta approvato un Isa scatta l’obbligo di applicazione degli indicatori. Le uniche eccezioni si verificano in presenza di una causa di esclusione e quando è prevista la sola compilazione del modello per l’acquisizione dei dati. Per il 2019 sono escluse anche i partecipanti a un gruppo Iva, pur dovendo comunque compilare il modello. Tra gli esclusi dall’applicazione degli Isa vi è chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. A differenza di quello che avveniva con gli studi di settore, però, non è stata prevista alcuna limitazione all’operatività di questa causa. Pertanto, è escluso dagli Isa anche chi ha cessato l’attività ed entro sei mesi l’ha nuovamente intrapresa e chi ha iniziato (o, meglio, «continuato») un ‘ attività in precedenza svolta da altro soggetto. L’esclusione vale anche per chi dichiara ricavi o compensi superiori 5.164.569 euro, dovendo tener presente che per gli Isa BG40U, BG50U , BG69U e BK23U incavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti di quelle iniziali valutate in base alle regole previste dagli articoli 92 e 93 del Tuir. Anche i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività sono esclusi. Si pensi all’impresa in liquidazione ordinaria. Sia per il periodo ante liquidazione che per il successivo (ovvero i successivi) non si applicano gli Isa: il periodo ante liquidazione per cessazione dell’attività, il successivo perché si tratta di periodo «non normale». Analogamente, non si trova in un periodo normale di svolgimento dell’attività l’imprenditore individuale o la società che ha ceduto in affitto l’unica azienda. Diverso il caso dell ‘affitto di ramo d’azienda: il locatore continua infatti a svolgere le attività non trasferite e quella di affitto d’azienda (con codice Isa BG40U), e sarà escluso degli indicatori in caso di modifica dell’attività prevalente, essendo anche questa situazione riconducibile al non normale svolgimento dell’attività; l’affittuario è escluso dagli Isa se si tratta d’inizio attività, mentre applica quello previsto per l’attività prevalente se già ‘Operativo”, eccetto l’ipotesi del cambio di prevalenza. L’esclusione dovuta alla modifica in corso d’anno dell’attività esercitata scatta però solo se si passa da un Isa a un altro; e questo si verifica anche quando un soggetto svolge più attività e nell’anno cessi quella prevalente o se ne inizia in corso d’armo una nuova e ulteriore (rispetto a quelle già in essere) che divenga prevalente nel medesimo periodo (circolare 20/E/2019). : Nessun obbligo anche per chi applica il regime di vantaggio e quello forfettario, o comunque che determina ü reddito con altre tipologie di criteri forfetari, come quello previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 398 del 1991 . Un’ulteriore causa di esclusione è stabilita per i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata. Infatti, mentre per alcune attività (per esempio, quella dei disegnatori tecnici) sono previsti sia il quadro F che l’H, per altre questo non avviene. Potrebbe essere il caso dello studio di commercialisti o consulenti del lavoro: se l’attività è svolta mediante una società tra professionisti (Stp) genera reddito d’impresa ma nel relativo modello è previsto solo il quadro H e, quindi, vale l’ipotesi d’esclusione. Le cause d’esclusione previste per gli Enti del Terzo settore non commerciali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali restano subordinate all’autorizzazione Uè, non ancora adottata – Per il 2019 sono esclusi anche i partecipanti a un gruppo Iva. In questo caso, come in quello della multiattività, va però compilato il modello per la sola acquisizione dei dati, senza la necessità di acquisire quelli “precalcolati” (circolare 16/E/2020). Restano poi ferme le esclusioni per determinate società cooperative e consortili, consorzi e corporazioni.

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