Compensazioni nel 730, niente visto specifico del Caf

La circolare 19/E delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) analizza nello specifico le detrazioni e le deduzioni (nonchĂ© i crediti d’imposta) applicabili dal periodo d’imposta 2019. Le novitĂ  riguardano le compensazioni (quadro I), le spese sanitarie, istruzione e alcune nuove detrazioni fruibili per spese per la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per la «pace contributiva». In caso di 730 presentato a un Caf o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attivitĂ  di controllo ai fini del visto di conformitĂ  sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito oltre 5mila euro per l’utilizzo in compensazione con F24, non è necessario richiedere uno specifico visto di conformitĂ . Viceversa, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a 5mila euro. Dal 2019 non sono piĂą detraibili le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. Inoltre, è previsto quest’anno un paragrafo sulle spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E1 colonna 1. Tali spese che troverebbero ordinaria collocazione nel rigo E1, colonna 2, se correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, vanno invece indicate nella colonna i del rigo EL Ciò al fine di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza, infarti, viene indicata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione. Spese Istruzione Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione (codice 12 nei righi E08/E10) per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (sia per scuole statali che paritarie privare ed enti locali). La detrazione perle spese di frequenza porrĂ  quest’anno essere calcolata su un massimo di 800 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Resta il blocco della cumulabilitĂ  della detrazione con quella prevista dall’articolo 15, comma i, lett. i-octies), del Tuir per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici rispetto al singolo alunno mentre in caso di piĂą figli, se per uno di essi non ci si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica è possibile avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta e spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. La circolare ricorda che la detrazione, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo. 

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