Casse, pensione e lavoro al test di compatibilità

Quando si avvicina il traguardo della pensione, i lavoratori (sia dipendenti, sia liberi professionisti) si chiedono se possa essere possibile cumulare la pensione con l’attività lavorativa. Il dubbio è lecito, e non solo in quanto la pensione anticipata in Quota 100 all’interno delle gestioni Inps prevede delle clausole di incumulabilità con redditi derivanti da attività lavorative. Infatti, anche per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza ordinistiche che arrivano al sudato traguardo pensionistico non sempre è possibile proseguire la propria attività.

I consulenti dei lavoro
Nel caso dei consulenti del lavoro, il regolamento dell’Enpacl prevede molteplici opzioni di pensionamento, prima fra tutti la pensione di vecchiaia (68 anni richiesti fino al 2021 e dì iscrizione e contribuzione) che non è legata alla cancellazione dall’Albo; al di sotto dell’età di 70 anni vi è un’ulteriore condizione, vale a dire che la misura della pensione dovrà essere pari ad almeno cinque volte il contributo soggettivo minimo vigente. Al contrario, lo stesso regolamento dell’ente specifica che, per il consulente del lavoro che intenda accedere alla pensione di vecchiaia anticipata (60 anni e 39 di contributi), si dovrà procedere alla cancellazione dall’Albo, requisito che decade, però, qualora gli anni di contribuzione siano almeno 40. Dal 2021, dal momento che il requisito contributivo richiesto raggiungerà tale soglia, il vincolo della cancellazione dall’Albo verrà consguentemente meno per tutti gli iscritti che beneficino di questo ti po di pensionamento. Nel caso della pensione anticipata in cumulo, essendo richiesto un requisito complessivo superiore a 40 anni (41 anni e io mesi per le donne, 42 e io per gli uomini), non sarà prevista alcuna cancellazione dall’Albo. Nel caso di prosecuzione dell’attività professionale, maturerà inoltre un supplemento di pensione ogni tre anni dall’anno di pensionamento.

Gli avvocati
Analogamente a quanto previsto per i consulenti del lavoro, anche gli avvocati iscritti a Cassa forense che arrivino alla pensione di vecchiaia (69 anni dì età e 34 di iscrizione e contribuzione, che diventeranno 70 e 35 dal 2021), il regolamento previdenziale non richiede la cancellazione obbligatoria dall’Albo, analogamente a quanto accade per la pensione di vecchiaia contributiva (69 anni di età e g, ma meno di 34 di iscrizione e contribuzione). Il discorso cambia nel caso della pensione di anzianità (62 anni di età e 40 di contributi nel 2020) per la quale il regolamento richiede espressamente la cancellazione dagli Albi forensi (Albo ordinario e Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori). Come specificato dalla circolare 2/2017 di Cassa forense, anche per le quote di pensione della Cassa che compongano una pensione anticipata in cumulo non si aziona alcun obbligo di cancellazione dall’Albo.

I dottori commercialisti
Per i dottori commercialisti che aspirino ad accedere a pensione il requisito della cancellazione dall’Albo diviene davvero residuale. Infatti questo non è richiesto per chi arriva alla pensione di vecchiaia (68 anni e 33 di contributi o 70 anni e 25 di contributi), così come nessuna cancellazione è richiesta per la pensione unica contributiva, accessibile solo ai professionisti con iscrizione a partire dal primo gennaio 2004 e 62 anni di età e almeno S di contributi. Per coloro che accederanno con pensione di vecchiaia anticipata (61 anni e 38 di contributi o 40 anni di contributi senza limiti di età), la cancellazione diventa obbligatoria se viene certificata un’invalidità permanente pari almeno al 50%, con una riduzione dei requisiti a 58 anni e 35 di contributi; lo stesso obbligo è infatti previsto per la pensione dì inabilità vera e propria. Per i dottori commercialisti che continuino a contribuire, il supplemento di pensione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione di ogni quinquennio di ulteriore contribuzione.

Ingegneri e architetti
Infine, per ingegneri e architetti Inarcassa prevede la possibilità di proseguire l’attività dopo l’accesso a pensione di vecchiaia unificata ordinaria (66 anni e 3 mesi e 33 e 6 mesi di contributi e iscrizione) e vecchiaia unificata anticipata (63 anni e 3 mesi con i 33 e 6 mesi di contributi e iscrizione già propri della vecchiaia “ordinaria”). Nel caso di pensione di vecchiaia unificata posticipata (70 anni e 3 mesi, 30 di contributi complessivi e 20 di iscrizione contribuzione al 2012), possono continuare l’attività professionale con diritto a supplementi di pensione ogni quinquennio di ulteriore contribuzione. I supplementi sono calcolati con metodo contributivo sulla base del montante accantonato nel periodo successivo alla decorrenza della pensione (o del precedente supplemento). A proposito della pensione anticipata in cumulo contributivo con quote a carico delle Casse, va ricordato che, quale condizione trasversale a tutte quelle previste dai singoli regolamenti, se il richiedente ha all’attivo un rapporto di lavoro subordinato, questi dovrà chiuderlo prima della decorrenza della pensione o questa non potrà essere concessa.

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