I regimi fiscali sulle prestazioni pensionistiche complementari non guardano indietro. Sull’Irpef per le prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica per gli ex dipendenti pubblici vale il periodo di maturazione dei relativi montanti. A nulla rileva la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione delle prestazioni. Lo ha chiarito con la risoluzione 51/2020 l’Agenzia delle entrate. Per le prestazioni erogate in forma di rendita periodica, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la parte relativa ai montanti maturati fino al 31/12/2000 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l’87,50% dell’ammontare percepito; la parte relativa ai montanti maturati dall’1/1/2001 al 31/12/2006 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l’intero ammontare percepito al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo à! fondo; la parte relativa ai montanti maturati dall’1/1/2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. L’imponibile è costituito dall’ammontare complessivo al netto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulazione, già tassati in capo al fondo (dlgs 252/2005). L’applicabilità del regime fiscale di cui al dlgs 252/2005, con la legge di bilancio 2018, è stata estesa ai dipendenti pubblici che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, mentre a quelli che risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari, il regime si applica limitatamente ai montanti maturati a partire da questa data; mentre per i montanti precedenti si applicherà la tassazione ordinaria. Secondo l’Agenzia, dunque, il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate nei confronti dei dipendenti pubblici relative ai montanti maturati fino al 31/12/2017 è rimasto quasi immutato. Nel caso in esame, alle prestazioni pensionistiche integrative riferibili al fondo interno di previdenza istituito dall’ente e soppresso nel 1999, trova applicazione l’Irpef all’87,5%.
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