Fondi pensione a ostacoli

Strada in salita per i fondi pensione italiani nel richiedere le agevolazioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni alle autorità fiscali estere. Ma l’Agenzia delle entrate conferma che, quando è integrato il requisito della residenza in Italia, il fondo è un soggetto tassabile nell’ordinamento domestico e ha quindi diritto ai benefici convenzionali. A tale proposito gli uffici rilasceranno «le integrazioni richieste dalle amministrazioni estere contestualmente all’attestazione della residenza fiscale». È quanto precisano le Entrate in una risposta a un quesito pubblicata sul proprio sito web, nell’ambito della modulistica utilizzabile dai contribuenti per ottenere l’applicazione diretta delle ritenute convenzionali o il rimborso delle imposte pagate all’estero (si veda ItaliaOggi del 25 maggio 2018). Con riferimento ai fondi pensione italiani, alcuni «colleghi» esteri, tra i quali le autorità del Portogallo e della Francia, richiedevano che i certificati di residenza fiscale contenessero informazioni ulteriori rispetto ai moduli standard approvati dall’Agenzia. Tra le quali l’attestazione che il fondo è un soggetto fiscalmente residente in Italia, è ivi assoggettato a imposta ed è il beneficiario finale del reddito per il quale viene chiesto il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta dell’aliquota agevolata. L’Agenzia ribadisce che le Convenzioni in vigore con il Portogallo e con la Francia stabiliscono, all’articolo 4, che con l’espressione «residente di uno stato contraente» si intende ogni persona che, in virtù della legislazione di detto paese, è assoggettata a imposta («liable to tax» nel testo in inglese di entrambi i trattati). Come chiarito nei paragrafi 8.2 e 8.6 del Commentario all’articolo 4 del Modello Ocse di Convenzione, un contribuente è considerato tassabile «quando è assoggettato a un’obbligazione fiscale illimitata, anche se sostanzialmente esente dal pagamento di imposte». I fondi pensione, in particolare, sono soggetti passivi d’imposta secondo quanto affermato dall’Agenzia nella circolare n. 29/2001.

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