“Se un’abitazione viene acquistata con i benefici fiscali previsti per la prima casa e successivamente venduta nel quinquennio per il contribuente decade il diritto dell’agevolazione fiscale salvo il caso di riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro immobile adibito ad abitazione principale”. Lo afferma Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili commentando la sentenza n° 27836 del 4 dicembre 2020 pubblicata dalla Corte di Cassazione che ha chiarito il termine che comporta la perdita del diritto dell’agevolazione fiscale sulla prima casa.
“Con il provvedimento – aggiunge Buselli – viene specificato che, in mancanza di tale riacquisto, l’Agenzia delle Entrate revoca le agevolazioni nel termine di tre anni, a pena di decadenza, attraverso l’accertamento e recupera l’imposta nella misura ordinaria”.
Va chiarito che il rispettivo ‘dies a quo’ della decorrenza triennale del potere dell’Ufficio di richiedere la maggiore imposta, coincide con il giorno di scadenza dell’anno successivo alla vendita dell’immobile se non vi sussiste l’acquisto di un’altra abitazione. Ne consegue che il termine complessivo di decadenza per la richiesta delle maggiori imposte da parte del Fisco è di fatto di 4 anni (ovvero il termine inizia a decorrere dopo 1 anno dalla data di registrazione della vendita). Dunque, la decadenza del termine comporta non solo il recupero delle imposte ordinarie ma anche una sanzione pari al 30% del maggiore importo dovuto dal contribuente.
Una novità è stata introdotta con l’art. 24 del Decreto liquidità, ovvero è stata prevista la sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti tra il 23 Febbraio 2020 ed il 31 Dicembre 2020, evitando la decadenza dell’agevolazione fiscale e rinviando la decorrenza al 1 Gennaio 2021.