Fisco, autodenuncia preventiva

Professionisti e contribuenti verso la denuncia preventiva fiscale. Nel caso gli intermediari e il contribuente stesso siano parti di un meccanismo transfrontaliero (non soltanto potenzialmente elusivo), entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, dovranno inviarne copia all’Agenzia delle entrate ai fini dello scambio delle informazioni fiscali tra stati. E ciò anche nel caso in cui l’operazione transfrontaliera «possa alterare la corretta applicazione sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo». La segnalazione non dovrà essere fatta solo qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una responsabilità penale del segnalante, sia esso intermediario o contribuente. Sono queste alcune delle novità contenute nello schema di decreto legislativo del ministero dell’economia che dà attuazione alla direttiva 2018/822/Ue (modifiche allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione), per il quale la procedura di consultazione si chiuderà il 28 settembre 2018. Al decreto dovrà essere data attuazione entro il 31 dicembre 2019, come stabilito dalla legge di delegazione europea (si veda ItaliaOggi dell’1/8/18). Meccanismi transfrontalieri. Nel provvedimento si identificano come meccanismi transfrontalieri schemi, accordi, progetti che riguardano l’Italia e una o più giurisdizioni estere. Il meccanismo transfrontaliero deve essere comunicato in presenza di almeno uno di questi elementi distintivi: se almeno uno dei partecipanti risiede nel territorio dello stato; se uno o più partecipanti siano sia residenti nello stato, sia in giurisdizioni estere; se l’attività è svolta con stabile organizzazione, se senza essere residenti comunque si configura una stabile organizzazione, se lo schema può alterare lo scambio di informazioni. Il decreto stabilisce, poi, che con un provvedimento del ministero dell’economia saranno specificati gli elementi distintivi, nonché «i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti a ottenere un vantaggio fiscale». Con una postilla: «Il silenzio dell’amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l’accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo». Oggetto della comunicazione. In buona sostanza all’amministrazione fiscale va comunicato praticamente tutto quello che sia attinente all’operazione: dall’identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati alla descrizione del meccanismo transfrontaliero, dalla data di avvio dell’operazione al valore del meccanismo transfrontaliero, dall’elenco delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati alle giurisdizioni coinvolte. Le uniche informazioni escluse da questa mega condivisione di informazioni con il fisco sono la divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali, dei processi commerciali o delle informazioni giuridicamente tutelabili. Termini per l’invio delle comunicazioni. Il dossier sulle operazioni deve essere inviato all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni decorrenti dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione ai fini dell’attuazione, o dal giorno seguente a quello in cui gli intermediari hanno fornito direttamente o attraverso altre persone assistenza e consulenza. C’è poi un’indicazione particolare per i «meccanismi commerciabili», in questo caso, infatti, dovrà essere presentata una relazione ogni tre mesi. Le disposizioni entreranno in vigore entro il 2020 ma l’arco temporale di copertura delle informazioni sarà retroattivo: entro il 31 agosto 2020 sarà necessario trasmettere infatti i dati connessi ai meccanismi transfrontalieri di cui è stata data attuazione tra il 25 giugno 2018 e il primo luglio 2020.

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