Scontrini e ricevute in soffita

Scontrini e ricevute fiscali in soffitta: dal 1° gennaio 2020 saranno sostituiti dall’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate attraverso il registratore di cassa telematico. La novità scatterà dal 1° luglio 2019 per le imprese con volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro. E quanto stabilisce il dl collegato alla manovra 2019 approvato dal governo lunedì scorso, che modifica le disposizioni del dlgs n. 127/2015 trasformando in obbligo quella che era una semplice facoltà dei contribuenti (eccetto che per i gestori di apparecchi distributori automatici). Lo schema dell’intervento ricalca dunque quello utilizzato dal precedente governo per rendere obbligatoria la fatturazione elettronica, che il citato dlgs prevedeva come facoltativa. In dettaglio, il decreto sostituisce il testo del comma 1 dell’articolo 2 del dlgs 127/2015, disponendo l’obbligo per i soggetti indicati nell’art. 22 del dpr n. 633/72 (commercianti al dettaglio, artigiani ecc.), a decorrere dal 10 gennaio 2020, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate dei dati degli incassi giornalieri, adempimento che sostituirà la registrazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del dpr n. 633/72. Ai detti fini, potranno essere utilizzati gli apparecchi individuati dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 28 ottobre 2016, ossia i cosiddetti «registratori telematici», per l’approntamento dei quali i contribuenti fruiranno negli anni 2019 e 2020 di un credito d’imposta, anticipato dal fornitore sotto forma di sconto-prezzo, pari al 50%, con un massimo di 250 euro in caso di acquisto ovvero di 50 euro in caso di adattamento, per ciascun apparecchio. La decorrenza dell’obbligo è anticipata al 1° luglio prossimo per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. II nuovo adempimento, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 del digs n. 127/2015 (non interessato da modifiche), sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura qualora sia richiesta dal cliente. Con decreto del Mineconomia, d’intesa con il Mise, saranno pert) individuate alcune zone nelle quali i corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 22 della legge Iva, in deroga all’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica. continueranno a essere certificate con lo scontrino o la ricevuta fiscale. Per le cessioni di farmaci, inoltre, l’obbligo potrà essere assolto attraverso il sistema tessera sanitaria, i cui dati potranno essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Assistenza alle imprese minori. Il decreto provvede ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento alle disposizioni dell’art. 4 del dlgs n. 127/2015, concernenti il programma di assistenza online che l’amministrazione finanziaria deve realizzare per gli esercenti arti e professioni e per le imprese ammessi al regime di contabilità semplificata, al fine di tenere conto della sopravvenuta obbligatorietà della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il programma si concretizzerà nella messa a disposizione dei contribuenti: – degli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva; – delle bozze delle dichiarazioni annuali dell’Iva e dei redditi; – delle bozze dei modelli F24 di versamento. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’agenzia viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, fatta salva, puntualizza il nuovo decreto, la tenuta del registro di cui all’art. 18, comma 2, del dpr n. 600/73, ossia del registro cronologico degli incassi per i soggetti in contabilità semplificata. Al riguardo, viene inoltre stabilito che resta l’obbligo della tenuta dei registri Iva per i contribuenti in regime semplificato «quasi per cassa» che si avvalgono della facoltà di imputare costi e ricavi secondo il criterio delle registrazioni Iva, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 18.

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