E-fattura, nessun privilegiato

E-fattura, niente sconti per gli imprenditori agricoli. «L’entrata in vigore differenziata per operatori Iva indurrebbe elementi di notevole complessità per gli operatori stessi nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare, di volta in volta, se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l’obbligo, nonché trattare alcune fatture come elettroniche e altre come analogiche. Inoltre, un eventuale rinvio, anche parziale, escludendo alcuni settori d’impresa, comporterebbe una riduzione del gettito stimato derivante dall’introduzione di tale adempimento, e pertanto, necessiterebbe di copertura finanziaria». Questa, in sintesi, la risposta fornita ieri dal sottosegretario all’economia, Alessio Villarosa, in commissione finanze alla camera, al question time n. 5-01132. L’interrogazione, presentata dalla deputata Maria Spena (Fi), sollecitava il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a ridurre l’impatto della fatturazione elettronica (la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2019) sugli imprenditori agricoli, in particolare per quel che riguarda la riduzione dei costi e dei tempi per ottemperare agli adempimenti previsti, eventualmente prevedendo un adeguato periodo transitorio. Il sottosegretario, dopo aver ricordato che il quadro normativo attuale esenta dall’obbligo di e-fattura i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, dei minimi (e le imprese agricole di piccole dimensioni), e che l’obbligo del nuovo sistema di fatturazione non rappresenta un aggravio di costi per gli operatori economici (né per i consumatori), ha escluso un eventuale trattamento differenziato per gli agricoltori, pur impegnandosi il Governo ad apportare le giuste modifiche al sistema, nel caso in cui alcune categorie professionali dovessero riscontrare, in itinere, difficoltà e maggiorazioni di costo per la gestione dell’e- fattura, così come strutturata attualmente. Bonus impatriati, applicazione ristretta del beneficio fiscale. In risposta, poi, al deputato Massimo Ungaro (Pd), sull’opportunità o meno di promuovere una semplificazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, previsto dall’art. 6 del digs n. 147/15, adottando iniziative volte ad «estendere i benefici fiscali anche ai cittadini in possesso di diploma di studio di scuola media di II grado e ampliando i beneficiari con riferimento ai casi in cui si acquisti un immobile da destinare ad abitazione principale, ovvero si contragga un matrimonio o unione civile, al fine di incentivare chi realmente intende trascorrere la propria vita nel nostro Paese», il rappresentante dell’Esecutivo precisa che l’attuazione della richiesta presentata «comporterebbe non poche criticità operative, tenuto conto della necessità di definire la platea dei destinatari dell’agevolazione». Villarosa ha, infatti, sottolineato che nel caso in cui i benefici riguardino, oltre ai cittadini rientrati in Italia fino al 2015 (anno di entrata in vigore del «regime speciale per i lavoratori impatriati» e di abrogazione della 1. n. 238/10, rubricata «talenti che lavorano all’estero», che conteneva le estensioni agevolative richiamate dagli interroganti), la richiesta «comporterebbe, di fatto, il venir meno del regime degli impatriati di cui al dlgs n.147/15, in quanto meno favorevole». L’esponente del M5s ha, inoltre, ricordato che in merito alle agevolazioni della legge n. 238/10, la Commissione europea ha sollevato censure per violazione del principio di eguaglianza fra uomini e donne, in virtù della diversa percentuale di concorrenza del reddito, in base al sesso, alla formazione della base imponibile Irpef. Nel corso del question time, Villarosa ha, infine, precisato che le disposizioni di cui all’rt.3 del dl n. 119/18, finalizzate a definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, non fanno riferimento anche ai carichi affidati ai «soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, che agiscono avvalendosi dello strumento dell’ingiunzione fiscale».

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