Caso Palamara, difesa chiede proscioglimento per Cosimo Ferri: “Uso incostituzionale delle intercettazioni”

ROMA – Alla ripresa del procedimento disciplinare al Csm nei confronti di Cosimo Ferri, per il caso della nomine ai vertici delle Procure nell’ambito dell’inchiesta partita da Perugia che ha visto coinvolto Luca Palamara, la difesa del deputato di Italia viva chiede “l’immediata sospensione” del processo e “il proscioglimento” di Ferri dai reati a lui contestati “per un uso illegittimo e incostituzionale” delle intercettazioni.

Secondo l’avvocato Luigi Antonio Paolo Panella, le captazioni tramite trojan fatte dalla Gdf (la più famosa quella del 9 maggio 2019 durante la riunione all’Hotel Champagne a cui partecipò anche Luca Lotti) non solo sono avvenute senza un’autorizzazione della Camera di appartenenza del deputato ma violano anche due sentenze europee in materia di utilizzo di intercettazioni: una del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia Ue e una del 9 marzo 2021 della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo).

L’avvocato deposita una nota documentale con una nuova memoria, spiegando che la prima sentenza sancisce che gli ascolti di conversazioni utilizzate in un procedimento penale non possono essere utilizzate nell’ambito di un procedimento disciplinare se non nei soli di casi di gravi reati o per minacce alla pubblica sicurezza. La sentenza Cedu, di pochi giorni successivi alla prima, stabilisce che è illegittimo sanzionare disciplinarmente un giudice in base alle intercettazioni di una indagine penale. Questa seconda sentenza, ancora non tradotta in italiano, ha accolto il ricorso di un magistrato turco (per violazione degli articoli 6-8-10 della Convezione dei diritti Ue) contro la decisione sanzionatoria dell’omologo organismo del Csm in Turchia.

“È esattamente quello che si sta verificando nel nostro caso”, dice Luigi Antonio Paolo Panella che “alla luce delle novità intervenute con le due sentenze europee” chiede che Cosimo Ferri “venga prosciolto perché il fatto non sussiste” e perché “a questo punto il procedimento disciplinare è al di fuori del diritto Ue e non può continuare nemmeno per un giorno”.

Il procedimento a Ferri si inserisce nel filone delle intercettazioni che hanno provocato l’espulsione di Luca Palamara dalla magistratura con una decisione del Csm la scorsa estate. La posizione di Ferri è ancora al vaglio della Sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli dopo vari rinvii nei mesi passati (l’ultimo il primo marzo scorso). È ancora in piedi anche il procedimento ai 5 ex consiglieri del Csm che si dimisero dopo lo scandalo chat.

L’avvocato di Cosimo Ferri continua: “Non siamo qui a discutere di gravi reati o gravi minacce alla sicurezza pubblica. Le sentenze europee del 2 e del 9 marzo 2021 sono vincolanti per tutti i giudici, compresi quelli disciplinari. Quelle sentenze sono vincolanti per codesta sezione disciplinare che altrimenti si porrrebbe in contraddizione con il diritto dell’Unione europena. A questo punto noi non siamo più soli a sostentere l’incostituzionalità” dell’uso di quelle intercettazioni “perché abbiamo due sentenze, una della Corte di giustizia europea e una della Cedu, che pongono questo procedimento disciplinare fuori dal diritto europeo e con una violazione anche dell’articlo 117 della Costituzione non consentito dalla legge 117 dell’88 e dalla giurisdizone in materia costituzionale”.

L’avvocato Luigi Antonio Paolo Panella continua: “Codesta Sezione disciplinare ha l’obbligo di adeguarsi alla sentenze Ue sull’uso di intercettazioni che ne prevede l’uso soltanto per la commissione di gravi reati o di minacce alla sicurezza pubblica. L’unica eccezione all’obbligo di adeguamento si ha in caso di un contrasto inansanabile tra la Costituzione della Repubblica e la normativa Ue. In questo caso la Costituzione dice che la fedeltà del giudice deve andare alla Carta costituzionale, ma non è questo il caso”.

L’avvocato di Cosimo Ferri avanza quindi istanza di “immediato proscioglimento di Ferri dai reati” che gli vengono contestati dal Csm “sulla base di illegitimo uso di interecettazion tramite captatore informatico”, il trojan “ai sensi dell’articolo 129, comma primo, del Codice di Procedura penale, perché il fatto non sussiste”.

La difesa denuncia inoltre “un’intensa attività captativa verso Luca Palamara rivolta anche nei confronti di Cosimo Ferri” e sottolinea: “La captazione di queste conversazioni non può in alcun modo considerarsi casuale e sono da considerarsi illegittime in violazione dell’articolo 68 della Costituzione e della legge 140 del 2003 che vietano le captazioni di conversazioni di un parlamentare in assenza dell’autorizzazione della Camera di appartenenza. Ne deriva quindi un’inutilizzabilità che non potrebbe essere sanabile nemmeno successivamente con un’autorizzazione postuma”.

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