Scooter elettrico senza casco e assicurazione? Adiconsum: “Potrebbe essere fuorilegge”

BOLOGNA – Rischiano una sanzione che varia dai 5 mila ai 6 mila euro i possessori di uno scooter elettrico che, secondo una televendita in onda su qualche tv locale, si può usare senza patente, bollo, casco e assicurazione. L’avvertimento arriva da Adiconsum Emilia Centrale (associazione di consumatori della Cisl), alla quale si è rivolto un cittadino che risiede in un Comune della provincia a cui la polizia municipale ha comminato una sanzione di oltre 5 mila euro.

“L’uomo era convinto di essere in regola, invece non lo è- dichiara la responsabile di Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini-. Sostiene in buona fede che il suo mezzo non è uno scooter, bensì un velocipede, ma della classica bicicletta a pedalata assistita ha ben poco: ci sono, infatti, solo i pedali. Per il resto ha un motorino elettrico, un acceleratore manuale e le sembianze di uno scooter. Di fatto è un vero e proprio motorino a cui si applica la normativa di qualsiasi altro motociclo: targa, assicurazione e casco”. Cangini ammette che tra una bicicletta a pedalata assistita e un ciclomotore elettrico la differenza può essere molto sottile. “Per capire questa differenza basta chiedersi se la bici si muove anche senza pedalare- spiega la responsabile dell’associazione consumatori della Cisl-: se il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella a un velocipede a pedalata assistita, ma a un ciclomotore elettrico. Per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario il rispetto di formalità specifiche, come patente, casco, targa e copertura assicurativa, per essere garantiti in caso di incidente stradale”.

Per l’art. 50 del codice della strada “I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. “Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe, ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala)- sottolinea Cangini-. Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h, il motore si ferma. È possibile, inoltre, disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici”.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della direttiva europea 2002/24/CE del 18 marzo 2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004. La bicicletta a motore (scooter) ha anch’essa un motorino elettrico, che però funziona autonomamente e indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici.

Da notare- osserva la responsabile Adiconsum- che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo. L’impiego di tali biciclette è consentito solo all’interno di aree private (ad esempio capannoni industriali e fiere, parchi e giardini ecc.); sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e dove avviene la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori».

Ricapitolando, per guidare la bicicletta a pedalata assistita non sono richiesti particolari requisiti, mentre per lo scooter elettrico (che funziona anche senza pedalare), serve il casco, l’assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione, quindi gli stessi requisiti di uno scooter alimentato a benzina. L’associazione consumatori della Cisl pone l’attenzione sulle conseguenze legali in cui rischia di incorrere chi guida una bicicletta a motore pensando di guidare una bicicletta elettrica. La mancanza del certificato di circolazione e immatricolazione comporta il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 158 euro (art. 97 comma 7 Cds); la mancata copertura assicurativa comporta il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 866 euro (art 193 commi 1 e 2 Cds); la mancanza di targa comporta il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni e una sanzione pecuniaria di 79 euro (art. 97 comma 8 Cds); la mancanza del casco comporta il fermo amministrativo per 60 giorni e una sanzione pecuniaria di 83 euro (art. 171 commi 1, 2, 3, Cds); la mancanza della patente comporta il fermo amministrativo per tre mesi e una sanzione pecuniaria di 5.100 euro (art. 116 comma 15 Cds).

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