Cassa Ragionieri, salva la riforma pensionistica

La Corte d’appello di Genova tratteggia un quadro analitico ed aggiornatissimo della normativa e della giurisprudenza inerente i termini e le modalità di applicazione del principio del pro rata alle riforme previdenziali, applicando per la prima volta l’art. 1.488 della Legge di Stabilità per il 2014 e “riabilitando” la riforma della Cassa Ragionieri del 2002/2003.

Nell’ultimo anno e mezzo, ci siamo più volte occupati della vicenda relativa alla “interpretazione” data dalla Cassa Ragionieri al principio del “pro rata” affermato dall’art. 3.12 della Legge n. 335/95.

In estrema sintesi rammentiamo che la norma da ultimo citata – al precipuo ed esclusivo fine di assicurare l’equilibrio previdenziale di lungo periodo – aveva conferito alle Casse di previdenza professionali la facoltĂ  di adottare provvedimenti di modifica dei criteri di computo delle prestazioni pensionistiche (oltre che di mutare direttamente l’intero sistema di calcolo delle stesse), nel rispetto del principio del pro rata: ossia della regola secondo la quale le modifiche di cui sopra operino esclusivamente (salvo quanto vedremo piĂą avanti) con riferimento alle annualitĂ  successive alle modifiche stesse senza – quindi – possibilitĂ  di incidere sulle anzianitĂ  assicurative giĂ  maturate.

Posto il principio generale, nello specifico la Cassa di Previdenza dei Ragionieri aveva adottato – agli inizi degli anni 2000 – alcune modifiche “progressive” del proprio regime previdenziale, che:

a) in prima battuta, nel mantenere il sistema di calcolo pensionistico di tipo retributivo, hanno ampliato il ventaglio delle annualitĂ  i cui redditi venivano considerati nella media reddituale utile al calcolo di pensione;

b) in seconda battuta, nell’ambito del passaggio al sistema di calcolo contributivo a regime (e per le sole annualità successive alla riforma) avevano ulteriormente ampliamento la media reddituale per il calcolo della quota retributiva ed inserito coefficienti di abbattimento delle pensioni di anzianità in funzione dell’età anagrafica di accesso al trattamento.

L’applicazione “retroattiva” dell’incremento delle annualità computate nella media pensionabile ha generato un rilevante contenzioso da parte di chi riteneva illegittima tale estensione, in quanto contraria al sopra illustrato principio del pro rata.

La prima fase di tale contenzioso si è conclusa – nel 2011 – con decine di sentenze seriali del 18/4/11, nelle quali la Corte di Cassazione ha ritenuto che la modifica in questione violava – con la sua retroattivitĂ  – il principio del pro rata come definito dall’art. 3.12 della L. n. 335 del 1995.

In tali sentenze, peraltro, la Corte aveva anche chiarito la “portata” delle modifiche medio tempore operate all’art. 3.12, dall’art. 1.763 della L. 296/06, le quali disponevano: a) che le variazioni dei sistemi di computo delle pensioni non dovessero piĂą “rispettare” il principio del pro rata ma solamente “averlo presente”; b) la salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati dagli enti previdenziali privatizzati prima della sua entrata in vigore. Tale inciso – letto dalle Casse come una “validazione ex post” delle predette delibere – non aveva in realtĂ  tale natura, ma – secondo le citate sentenze – si limitava a chiarire come le delibere regolamentari adottate prima della Finanziaria del 2007 dovessero essere valutate (in applicazione del principio tempus regit actum)sulla base del piĂą “rigido” testo dell’art. 3.12 della L. n. 335 del 1995 vigente alla data della loro adozione.

Successivamente, la Corte di Cassazione ha avuto altre occasioni di affrontare l’argomento, con sentenze non univoche di cui si è anche dato conto sul Quotidiano e sulle quali, quindi, in questa sede non si torna.

Infine, dal momento che la questione era particolarmente “delicata” e generava molteplici contenziosi che non contribuivano – nel contrapporsi delle diverse posizioni – ad un definitivo chiarimento della fattispecie, il Legislatore ha ritenuto di intervenire nella vicenda in sede di Legge di Stabilità, mediante una norma interpretativa (l’art. 1.488 della L. 147/13), secondo la quale la norma del 2006 si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse di previdenza ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2007 si intendono “legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

Questo ulteriore intervento interpretativo (per i cui – ritenuti – limiti si veda l’articolo apparso sul Quotidiano il 7/1/14) ha, peraltro, ulteriormente “complicato” la vicenda sia dal punto di vista del diritto intertemporale applicabile alle distinte fattispecie, sia – e soprattutto – in ordine alla portata di tale intervento interpretativo.

La sentenza della Corte d’appello di Genova 10 aprile 2014 n. 113.

Alla luce di quanto illustrato in premessa, appare quindi, particolarmente interessante, la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Genova il 10 aprile scorso. Sia perchè in termini generali, opera una analitica e ben argomentata ricostruzione della vicenda, sia perchè è la prima, a quanto consta, a dare concreta alla norma interpretativa contenuta nell’art. 1.488 della L. 147/13.

Vediamo, di seguito, in che termini.

La questione oggetto del giudizio.

Il contenzioso prende le mosse dal ricorso proposto da un Ragioniere avverso il diniego opposto dalla Cassa alla sua istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico a suo tempo erogatogli.

Secondo le interpretazioni richiamate in premessa, il ricorrente affermava l’obbligo – da parte della Cassa – di liquidargli la pensione in “rigorosa” applicazione del principio del pro rata e, quindi, mediante computo della quota retributiva di pensione con utilizzazione della (più favorevole) media reddituale applicabile ante 2002. In particolare, il ricorrente affermava che – anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (sent. 18742/13) – la legittimità di delibere di riforma che tenessero meramente conto del principio del pro rata invece di adeguarvisi pedissequamente fosse stata affermata dalla legge esclusivamente con riferimento a deliberazioni eventualmente assunte a far data dal 1/1/2007. E che, quindi, la sanatoria non potesse operare con riferimento alle precedenti deliberazioni poste alla base della liquidazione pensionistica applicata al proprio caso.

La Cassa – per parte sua – oltre a sostenere l’inammissibilità del ricorso per questioni di rito, affermava la legittimità del proprio operato, in ragione della legislazione “in sanatoria” intervenuta dal 2006 in avanti.

La motivazione della sentenza.

Preliminarmente, i Giudici hanno rilevato come – rispetto allo status quo del momento di proposizione del gravame – avesse medio tempore assunto un rilievo dirimente la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 1.488 della L. 147/13 secondo il quale i provvedimenti regolamentari assunti ed approvati dai Ministeri vigilanti ante 1/1/2007 “… si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

Ciò posto, la sentenza ha operato una ricostruzione diacronica della giurisprudenza e della normativa tempo per tempo succedutasi sulla questione al fine di condurre l’iter logico-giuridico della decisione alla sua “conclusione” rappresentata – appunto – dalla norma interpretativa dello scorso dicembre.

Quindi, la Corte conclude affermando che l’approvazione dell’art. 1.488 della L. 147/13 “si è resa necessaria per fissare una delle due letture maturate rispetto alla disciplina interessata”.

I Giudici, quindi, si sono posti – risolvendolo positivamente – il dubbio in ordine alla legittimitĂ  costituzionale della norma interpretativa, sulla base della stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale che (sent. 15/2012) ha affermato (in un caso ritenuto analogo) che “l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture … cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata”.

Ritenuta la legittimità dell’intervento interpretativo, la Corte ha affermato che non v’è dubbio che le delibere della Cassa Ragionieri del 2002/2003 fossero – come dice la Legge di Stabilità 2014 – finalizzate “ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

Conseguentemente, l’unico accertamento che residua alla Corte, è quello di verificare se – come previsto dalla norma interpretata (l’art. 1.763 della L. 296/02) – le delibere della Cassa avessero comunque “avuto presente” il principio del pro rata.

I Giudici hanno quindi dato risposta positiva al “quesito” ritenendo che – nel caso di specie – l’avvenuta modifica di alcuni dei criteri tecnici di calcolo non incide sul “fil rouge” rappresentato dall’avvenuto mantenimento – per le annualità in contestazione – del sistema di calcolo retributivo.

Infine, all’esito di ulteriori passaggi argomentativi di dettaglio (per il cui esame rinviamo peraltro alla sentenza in allegato), i Giudici ribadiscono la legittimitĂ  costituzionale dell’assetto normativo così “ricostruito” in virtĂą della ritenuta assenza – nel “sistema costituzionale” – di qualsivoglia previsione che vincoli ad una applicazione rigorosa del principio del pro rata “dovendosi solo fare riferimento ex art. 38 Cost. alla sufficienza della pensione …; la diversitĂ  dei criteri a seconda del fatto che la liquidazione della pensione avvenisse prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 co. 763 cit. o dopo, è conseguenza che deriva inevitabilmente dal trattarsi di diritto intertemporale nel transito da un sistema liquidatorio ad un altro, sicchè essa di per sè non può dirsi irragionevole; il piĂą elastico aggancio dei criteri di calcolo della delibera del giugno 2002 e della delibera … 2003 al parametro del pro rata si giustifica evidentemente, oltre che sulla base di esigenze finanziarie, anche in relazione ad esigenze di equitĂ  e sostenibilitĂ  intergenerazionale che sono espressione di principi costituzionali parimenti fondamentali, come quello di solidarietĂ  di cui all’art. 2 Cost.”. Quindi, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i Giudici hanno respinto il ricorso del Ragioniere ritenendo legittima l’originaria liquidazione pensionistica operata dalla Cassa.

Una riflessione.

La sentenza appena illustrata appare profondamente ed analiticamente argomentata e motivata ed ha il pregio di operare una convincente ricostruzione della vicenda oltre che porsi come prima applicazione alla vicenda della Legge di StabilitĂ  2014.

Tuttavia, non può tacersi una perplessità “propedeutica”. Come detto, l’art. 1.488 della L. 147/13 ha sanato i provvedimenti di riforma ante 2007 della Cassa Ragionieri “a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”. Ebbene tale disposizione appare pleonastica e tautologica, nella misura in cui non si riesce ad immaginare a quale altro fine un ente di previdenza possa elaborare delle riforme previdenziali. E, conseguentemente, restano dei dubbi sulla sua valenza interpretativa e, quindi, sulla sua idoneità a legittimare ex post le delibere della Cassa del 2002/2003. D’altra parte – ferma restando l’attesa della sentenza definitiva che conseguirà al probabile gravame dell’originario ricorrente – non può non rilevarsi come la ricostruzione della Corte d’appello di Genova sia sicuramente “sostenibile” e rispettosa – quantomeno – di una delle possibili ricostruzioni giuridiche di questa oramai annosa vicenda.

* Fonte IPSOA Quotidiano

www.ipsoa.it

(*) Esperto di Previdenza Libero Professionale, Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

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