Cassa ragionieri, salvi i tagli per i pensionati dal 2007

Redazione

Le Casse di previdenza privata nelle misure per garantire la sostenibilitĂ  delle gestioni nel medio e lungo periodo devono solo aver presente senza rispettare in maniera rigida il principio del pro rata: in pratica le modifiche anche peggiorative possono incidere pure sui segmenti contributivi passati e non solo su quelli maturandi. Questo vale ribadisce la Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza 18136 per i trattamenti pensionistici maturati dal gennaio 2007. La decisione fa seguito alla sentenza 17742 sempre delle Sezioni unite. Le due sentenze utilizzano gli stessi argomenti anche se diversa è la situazione dei ricorrenti: un pensionato dal 2008 per quella di ieri, un pensionato dal 2001 per quella del 9 settembre. Diverso per i due, proprio in base alla cronologia previdenziale, l’esito: ricorso respinto per il primo e vittoria alla Cassa di previdenza dei ragionieri; ricorso accolto per il secondo e sconfitta per l’Ente. Le Sezioni unite adottano lo spartiacque del momento del pensionamento, a prescindere dal tempo della delibera. Dal 2007 cambia il regime del pro rata, in base alla legge 296/2006. All’articolo 1, comma 763 si stabilisce, infatti, che le Casse adottano i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri finanziari «avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianitĂ  giĂ  maturate all’introduzione delle modifiche». In precedenza la legge stabiliva che i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico dovevano essere adottati «nel rispetto del principio del pro rata».

Sulla modifica della legge del 2006 è intervenuta la legge 147/2013, con una norma qualificata come di interpretazione autentica: le delibere delle Casse assunte prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006 si intendono legittime ed efficaci se sono dirette ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Proprio sul carattere interpretativo o innovativo della legge 147 si sono espresse le Sezioni unite con le due sentenze, sposando la linea della pronuncia 24221/2014 della Sezione lavoro. La Cassazione richiama anche la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo per fondare la legittimitĂ  della salvaguardia retroattiva introdotta dalla legge 147: il giudice non può spingersi a negare una applicazione retroattiva dello ius superveniens, invocando la certezza del diritto, in quanto si cadrebbe in una petizione di principio.

Il carattere interpretativo non può essere giudicato di per sĂ© nemico del “giusto processo”. NĂ© vale, per la Cassazione, prospettare una disparitĂ  di trattamento tra pensionati prima e dopo il 2007: la differenza di trattamento non ha carattere discriminatorio se c’è uno scopo legittimo e una ragionevole giustificazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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