Più fondi per l’esonero contributivo. Fino a 3mila euro sugli importi 2021

Il decreto Sostegni ha innalzato da 1 a 2,5 miliardi la dotazione del Fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2021 (articolo i, comma 20), tramite cui riconoscere un esonero dal pagamento dei contributi ai lavoratori autonomi. Durante l’iter di conversione in legge del DI, è stato firmato dal ministro del Lavoro, il decreto interministeriale di attuazione di questa agevolazione. Tra i beneficiari si annoverano sia gli iscritti alla gestione previdenziali dell’Inps sia i liberi professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Casse professionali). I lavoratori autonomi destinatari dell’intervento devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito derivante da lavoro (mentre la legge 178/2020 parla di reddito complessivo del percipiente in generale) non superiore a 50mila euro e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno precedente. Dall’esonero, sono esclusi gli eventuali premi dovuti all’Inail. L’esonero è riconosciuto nel limite di 3mila euro su base annua e deve essere riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista attivo al 1° gennaio 2021. Tra i destinatari iscritti all’Inps troviamo artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché gli assicurati presso la gestione separata. Sono ricompresi, altresì, i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L’esonero spetta per la contribuzione dovuta per l’anno 2021, scadente entro il 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda gli iscritti alle Casse professionali, l’esonero riguarda la contribuzione dovuta per l’anno di competenza 2021 riferita al medesimo anno (e questo crea problemi alle Casse in cui si versa l’anno successivo a quello di competenza), con esclusione dei contributi integrativi. Per artigiani e commercianti, l’esonero riguarda i soli contributi fissi. Nella determinazione dei 50mila euro, i professionisti dovranno tener conto del criterio di cassa quale differenza tra ricavi e costi inerenti l’attività. Per gli iscritti alla gestione separata Inps, artigiani e commercianti, occorrerà far riferimento al quadro RR della dichiarazione dei redditi mentre, per i coltivatori diretti e assimilati, occorrerà osservare le risultanze della dichiarazione dei redditi riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione. L’eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente, eccetto il contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, comporta l’impossibilità di accedere all’esonero. Inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di pensione e diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità. I lavoratori che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020 sono dispensati dal rispetto del parametro del calo del fatturato e dal limite dei previsto per il 2019. L’esonero potrà essere richiesto per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Il beneficio è concesso a condizione che i lavoratori siano in regola con il Dure (documento unico di regolarità contributiva) ed è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. L’esenzione comporterà, comunque, la valutabilità del periodo sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura della pensione. La domanda andrà presentata, pena la decadenza, entro il 31 luglio 2021, secondo le istruzioni che fornirà l’Inps. Nel caso di superamento del limite di spesa, l’istituto di previdenza provvederà a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale tra i beneficiari. I professionisti presenteranno la domanda alle rispettive Casse di iscrizione entro il 31 ottobre 2021. Tutti i benefici verranno concessi in base al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 e l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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