Esperti contabili: un futuro previdenziale garantito. L’intervento di Claudio Ceccarelli per Mefop.

Il nuovo intervento del legislatore, che obbliga all’iscrizione degli esperti contabili presso la Cassa Ragionieri, colma finalmente una lacuna normativa nella disciplina previdenziale di questa categoria professionale istituita dalla legge delega n.34/2005 e definita, nelle relative competenze, dal decreto delegato n.139/2005.

Proprio con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 3 della legge delega 24 febbraio 2005, n.34”, erano stati soppressi, a far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli nazionali, istituendo i nuovi Ordini territoriali e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai Consigli locali dei neo istituiti Ordini, l’articolo 61, comma 1, del citato decreto legislativo, aveva consentito l’istituzione dell’Albo unico, i cui iscritti costituivano l’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, suddiviso in due distinte sezioni: la sezione “A” Commercialisti e la sezione “B” esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicembre 2007 all’Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali, risultassero iscritti, ai sensi dell’articolo 61, nella sezione “A” dell’Albo unico, con il titolo rispettivamente di “dottore commercialista” e di “ragioniere commercialista”.

Con la legge delega 24 febbraio 2005, n.34, all’articolo 4, era stata anche prevista l’unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse.

Nessun decreto legislativo fu tuttavia emanato, non essendo stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatico, comune alle due Casse, ai fini dell’unificazione.

La figura professionale degli esperti contabili rimase pertanto sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle figure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali continuavano a sussistere le rispettive Casse previdenziali di categoria.

Fin dal 2008, si è quindi configurato un profondo vuoto normativo per effetto dell’unificazione degli Ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare categoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative Casse di previdenza.

Sarebbe quindi spettato al legislatore individuare l’ente di previdenza della nuova figura professionale di “esperto contabile”, ma ciò non è accaduto.

Ecco che il 12 febbraio 2014 la Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori Commercialisti, per disciplinare, dal punto di vista previdenziale l’iscrizione degli Esperti contabili alla Cassa Ragionieri, sottoscrivono un protocollo di intesa, auspicando un celere intervento amministrativo o legislativo che recepisse, appunto, il contenuto del documento sottoscritto dalle due Casse.

Finalmente, dopo più di 10 anni dal riassestamento “ordinistico”, la disposizione  contenuta all’art. 1, comma 4, della Legge di stabilità per il 2016, risolve in maniera definitiva il difetto normativo che caratterizzava la disciplina previdenziale della categoria professionale degli esperti contabili.

Per di più, ciò avviene in perfetta coerenza con il quadro legislativo vigente, delineato dall’articolo 18, comma 12, del decreto legge 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, che stabilisce l’obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, escludendoli espressamente dalla tutela previdenziale della gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995.

Un altro aspetto rilevante  riguarda la prospettiva di rinnovamento della platea dei professionisti da iscrivere alla Cassa dei ragionieri.

Il recente intervento normativo, infatti, oltre a consolidare la sostenibilitĂ  di lungo periodo della Cassa ragionieri, peraltro giĂ  buona prima dell’ingresso degli esperti contabili, consente anche nel lunghissimo periodo di autofinanziare le proprie prestazioni, ovvero di riuscire a pagare tutte le pensioni promesse agli attuali pensionati, quelle degli attuali iscritti e di quelli che continueranno a entrare. Quello sugli esperti contabili era un impegno che la Cassa ragionieri inseguiva da tanto tempo, ma va riconosciuto il giusto merito al presidente Luigi Pagliuca e a tutto il Consiglio di amministrazione, che hanno saputo stabilire le giuste condizioni politiche per risolvere quello che era giĂ  da tanto tempo un problema “politico”, generato dalla incompleta attuazione della delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ciò ha significato la giusta soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti, sia i professionisti direttamente interessati, sia le Casse dei commercialisti e dei ragionieri, che hanno lavorato insieme con il Governo e, in modo particolare con i Ministeri vigilanti, per il raggiungimento di questo considerevole risultato.

Claudio Ceccarelli

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